Particolare tenuità del fatto: il contesto storico può rendere grave una condotta
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è un tema centrale nel diritto penale moderno. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 10561/2024, offre spunti cruciali su come il contesto storico e sociale, come un’emergenza sanitaria, possa influenzare la valutazione della gravità di un comportamento, escludendo l’applicazione di questo beneficio. Il caso riguarda un cittadino condannato per un reato contro la fede pubblica commesso durante il lockdown del 2020.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato in primo grado e in appello per il reato previsto dall’art. 496 del codice penale. Il fatto era stato commesso nell’aprile del 2020, in un momento critico dell’emergenza sanitaria nazionale. L’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione basato su due motivi principali: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto per Gravità della Condotta
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il fatto commesso fosse di lieve entità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, definendo il motivo ‘manifestamente infondato’ e ‘generico’.
Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla tenuità del fatto non è automatica, ma richiede un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto. Il giudice deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l’entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego basandosi sulla gravità della condotta dell’imputato. Quest’ultimo, uscendo a fare jogging in un contesto di rapida e incontrollata diffusione di un virus, aveva dimostrato un ‘totale disinteresse per le superiori esigenze della collettività’, in un momento in cui la necessità di controlli e prevenzione era particolarmente avvertita.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che si concentri sugli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva evidenziato l’assenza di elementi ‘positivamente valorizzabili’ per la concessione del beneficio. La sola incensuratezza dell’imputato, ovvero la sua fedina penale pulita, non è stata considerata un fattore sufficiente a giustificare una riduzione di pena.
Le Motivazioni della Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su una logica giuridica rigorosa. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, viene sottolineato che non si tratta di una valutazione meramente quantitativa del danno, ma qualitativa della condotta. Il comportamento dell’imputato, sebbene potesse apparire isolato, è stato inserito nel suo specifico contesto storico-sociale: un’emergenza sanitaria globale che richiedeva la massima collaborazione e responsabilità da parte di tutti i cittadini. L’atto di violare le restrizioni ha assunto una connotazione di gravità proprio per il suo potenziale impatto e per il messaggio di noncuranza verso la salute pubblica. La Corte ha implicitamente affermato che la colpevolezza non può essere considerata lieve quando si agisce con palese indifferenza verso le norme poste a tutela di un bene primario come la salute collettiva.
Per le attenuanti generiche, la motivazione è altrettanto chiara: esse non sono un diritto automatico derivante dalla sola assenza di precedenti penali. Il giudice deve trovare elementi concreti che dimostrino una minore riprovevolezza del fatto o una ridotta pericolosità sociale del reo. In assenza di tali elementi, la semplice incensuratezza diventa un dato neutro, insufficiente a motivare uno sconto di pena.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto deve essere sempre contestualizzata. Un’azione che in tempi normali potrebbe essere considerata di lieve entità può assumere una gravità tale da escludere il beneficio dell’art. 131-bis c.p. se commessa in un periodo di emergenza collettiva. Questa decisione evidenzia come il diritto penale tenga conto non solo dell’atto in sé, ma anche del suo impatto sul tessuto sociale e del grado di responsabilità individuale richiesto dalle circostanze. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando il giudice, attraverso una valutazione complessa della fattispecie, ritiene la condotta grave per le sue modalità, il grado di colpevolezza e l’entità del pericolo, come nel caso di un’azione che dimostri totale disinteresse per le superiori esigenze della collettività durante un’emergenza sanitaria.
La fedina penale pulita è sufficiente per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No, secondo questa ordinanza, la sola incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche se mancano altri elementi positivamente valutabili che possano giustificare una riduzione della pena.
Perché la condotta dell’imputato è stata considerata grave in questo specifico caso?
La condotta è stata ritenuta grave perché, andando a fare jogging in un contesto di rapida e incontrollata diffusione di un virus, l’imputato ha dimostrato un ‘totale disinteresse per le superiori esigenze della collettività’ in un momento in cui la necessità di controlli e prevenzione era particolarmente avvertita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10561 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10561 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 496 cod. pen. (fatto commesso in Ardea il 9 aprile 2020);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, proteso a censurare il diniego della causa di non punibilità ex ar 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, per il diritt vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutt peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato il dinie di applicazione dell’istituto invocato sulla base della gravità della condotta tenuta dall’impu improntata a totale disinteresse per le superiori esigenze della collettività, essendo egli usci fare jogging in un contesto in cui, dato il rapido e incontrollato diffondersi del, la necessit controlli e di prevenzione era particolarmente avvertita);
che il secondo motivo, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico e manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giu di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non dev necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenut o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/20 Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244) (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata in cui si è dato atto dell’assenza di elementi positivamente valorizzabili in funzio della concessione del beneficio richiesto, tra questi non potendo figurare la sola incensuratezza dell’imputato);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di [Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente