Particolare tenuità del fatto: Quando i precedenti penali chiudono la porta al beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame chiarisce che la presenza di numerosi precedenti penali specifici, indicativi di una condotta abituale, preclude l’accesso a questo beneficio, anche se il singolo episodio delittuoso appare di modesta entità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna per furto di un individuo, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione e la mancata applicazione di istituti a lui favorevoli, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del suo appello si concentravano su due aspetti principali: un presunto errore nella valutazione delle prove e, soprattutto, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Motivi del Ricorso: Tra Vizi di Motivazione e la Particolare Tenuità del Fatto
La difesa ha articolato il ricorso su due fronti:
1. Vizio di motivazione: Si contestava la logicità con cui i giudici di merito avevano ricondotto le immagini probatorie all’imputato, lamentando una violazione delle norme sulla valutazione della prova.
2. Erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si sosteneva che la Corte d’Appello avesse ingiustamente negato il beneficio della non punibilità, senza una motivazione adeguata e travisando i dati processuali.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze con argomentazioni nette e precise, che ribadiscono principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Il primo motivo è stato liquidato come un tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, attività precluse al giudice di legittimità. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. In questo caso, le sentenze precedenti sono state ritenute congrue e logicamente argomentate.
Il cuore della decisione risiede però nell’analisi del secondo motivo. La Corte ha confermato che la non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata correttamente esclusa. La ragione è da ricercarsi nei numerosi precedenti penali specifici a carico dell’imputato. Questi precedenti non sono un mero dato anagrafico, ma un elemento sintomatico di una “condotta abituale”, ovvero di una tendenza a delinquere che è per legge ostativa al riconoscimento del beneficio. Citando una precedente sentenza, i giudici hanno sottolineato che la valutazione deve essere complessiva: non si può considerare il singolo fatto isolatamente, ignorando che esso si inserisce in una sequenza di comportamenti illeciti della stessa indole. In questa visione “plurima”, la tenuità del singolo episodio perde di rilevanza di fronte alla pericolosità sociale manifestata dal reo.
Le Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Complessiva del Reo
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’articolo 131-bis c.p. è destinato a chi commette un reato lieve in modo occasionale, non a chi ha fatto dell’illecito una consuetudine. La valutazione del giudice non può limitarsi alla gravità del singolo fatto, ma deve estendersi alla personalità e alla storia criminale dell’imputato. La presenza di precedenti specifici e numerosi trasforma ciò che potrebbe sembrare un “peccato veniale” in un sintomo di una tendenza criminale consolidata, rendendo impossibile applicare un istituto pensato per episodi del tutto sporadici e marginali.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, non può essere applicata quando l’imputato ha numerosi precedenti penali specifici che dimostrano il carattere abituale della sua condotta, una condizione che la legge indica come ostativa al riconoscimento del beneficio.
È possibile contestare la valutazione delle prove, come le immagini di una telecamera, in Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non riesamina nel merito la valutazione delle prove. Respinge i ricorsi che, sotto l’apparenza di un vizio di legge, tentano di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, la quale è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Perché i precedenti penali sono così importanti nel negare la tenuità del fatto?
Perché la legge richiede non solo che il fatto sia di lieve entità, ma anche che il comportamento del reo non sia abituale. I precedenti penali, specialmente se per reati della stessa indole, sono considerati la prova principale di tale abitualità, indicando una tendenza a delinquere che è incompatibile con la finalità del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità delle immagini all’imputato; 2. Erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 131 bis cod. pen.; carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sul punto; travisamento dei dati processuali.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, ostativo al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 – 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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