Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Condotta Abituale Esclude il Beneficio
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è uno degli istituti più discussi nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 45696/2024) offre spunti cruciali per comprendere i limiti di questo beneficio, specialmente in relazione a reati come la vendita di merce contraffatta. La Corte ha stabilito che la personalità dell’imputato e l’abitualità della condotta delittuosa sono fattori determinanti che possono precluderne l’applicazione, anche a fronte di un danno patrimoniale non ingente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di commercio di prodotti con marchi falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su due fronti, cercando di smontare sia il giudizio di colpevolezza sia la mancata concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
La contestazione sulla responsabilità penale
Il primo motivo di ricorso lamentava un vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dei reati. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere provata la responsabilità dell’imputato, denunciando una presunta illogicità delle argomentazioni. In particolare, si contestava la capacità della merce contraffatta di trarre effettivamente in inganno i consumatori sulla sua genuinità.
La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto
Il secondo e più rilevante motivo di ricorso riguardava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che il fatto, per le sue concrete modalità, dovesse essere considerato di particolare tenuità del fatto, con conseguente esclusione della punibilità. Si trattava di una tesi già avanzata e respinta nel giudizio d’appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi con argomentazioni nette.
Sul primo punto, i giudici hanno qualificato il motivo come manifestamente infondato e generico. Hanno evidenziato come il ricorrente non si fosse realmente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva basato la sua decisione sulle conclusioni dei consulenti tecnici, i quali avevano accertato che i marchi erano stati riprodotti fedelmente e che i prodotti erano idonei a ingannare il pubblico. Il ricorso, invece, non offriva elementi concreti per smentire tale ricostruzione.
Ancora più significativa è la decisione sul secondo motivo. La Corte ha ribadito che la richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto era una mera riproposizione di quanto già esaminato e motivatamente respinto dalla Corte di merito. I giudici di legittimità hanno condiviso pienamente le conclusioni della Corte d’Appello, la quale aveva escluso il beneficio sulla base di tre elementi cruciali:
1. Il valore commerciale dei beni: Il valore della merce esposta per la vendita non era trascurabile.
2. Il danno ai titolari dei marchi: La condotta aveva causato un pregiudizio economico non irrilevante ai legittimi proprietari dei marchi.
3. La personalità dell’imputato e l’abitualità della condotta: Questi due fattori, considerati congiuntamente, indicavano una propensione a delinquere che è incompatibile con la ratio dell’art. 131-bis c.p., pensato per condotte occasionali e di minima gravità.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi al solo danno economico o alla natura del reato, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’autore. L’abitualità del comportamento illecito emerge come un ostacolo insormontabile per ottenere il beneficio della non punibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che, anche in casi di contraffazione apparentemente minori, è essenziale dimostrare l’occasionalità della condotta per poter sperare nell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Per i cittadini, la decisione è un monito: la commissione ripetuta di reati, anche se singolarmente di modesta entità, preclude l’accesso a trattamenti sanzionatori più favorevoli.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già respinte nei gradi precedenti senza addurre nuove critiche mirate alla motivazione del giudice.
La vendita di merce contraffatta può rientrare nella particolare tenuità del fatto?
No, secondo questa ordinanza, la vendita di merce contraffatta non può essere considerata di particolare tenuità se il valore commerciale dei beni e il danno ai titolari dei marchi non sono trascurabili e, soprattutto, se la condotta dell’imputato risulta essere abituale.
Quali elementi valuta il giudice per escludere la particolare tenuità del fatto?
Il giudice valuta diversi elementi, tra cui: il valore commerciale dei beni oggetto del reato, l’entità del danno cagionato alla parte lesa, la personalità dell’imputato e, in particolare, il carattere abituale della condotta delittuosa, che è incompatibile con la finalità dell’istituto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45696 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/10/1979
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. denunciando l’illogicità della motivazione, è manifestamente infondato ma, prima ancora, generico, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che (cfr., pag. 2) ha richiamatole dichiarazioni dei consulenti i quali avevano riferit i marchi dei capi di abbigliamento erano stati fedelmente riprodotti e che la merce er obiettivamente idonea a trarre in inganno circa la sua genuinità;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., propone una censura che risolve nella pedissequa reiterazione di quella già proposta in appello e puntualmente disattestealla corte di merito, laddove (cfr., pagg. 2-3 della sentenza impugnata) h rilevato che il valore commerciale dei beni esposti per la vendita dall’imputato e il dan cagionato ai legittimi titolari dei marchi non consentono di considerare i reati commes di particolare tenuità, tenuto altresì conto della personalità dell’imputato e del cara abituale della condotta delittuosa;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere es éri 12/
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