Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 99, comma 2, nn. 1 e 2, e 624 (capo A e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commesso in Brescia il 2 maggio 2021 ed il 7 aprile 2021);
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bi cod. pen., è generico, per il mancato confronto della censura al riguardo articolata con le ragio ostese a sostegno della detta statuizione (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ricorresse l’elemento ostativo dell’abitualità della condotta, inserend furti oggetto del presente procedimento in un sistema seriale di condotte predatorie, suscettibil di dar conto di una proclività dell’imputato a commettere reati contro il patrimonio), comunque, manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabil della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concret che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. del 19/01/2022, Rv. 283044);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuan generiche, replica la stessa genericità del corrispondente motivo di appello, giacché neppure in questa sede sono allegati elementi di fatto, ulteriori e diversi rispetto all’esiguità del patrimoniale cagionato, già valorizzato con la concessione all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., suscettibili di giustificare un’ulteriore mitigazio pena ex art. 62-bis cod. pen.;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr identè