Particolare tenuità del fatto: la condotta abituale esclude il beneficio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia penale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, non può essere applicata in presenza di una condotta abituale. Anche se i singoli reati sono di modesta entità, la loro serialità dimostra una proclività a delinquere che osta alla concessione del beneficio. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e le motivazioni della Suprema Corte.
I fatti di causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Brescia nei confronti di un individuo per una serie di delitti contro il patrimonio, nello specifico un furto consumato e un tentato furto aggravato, commessi a breve distanza di tempo. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di ricorrere per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali.
I motivi del ricorso: tenuità del fatto e attenuanti generiche
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo dire, i giudici di merito avevano negato il beneficio basandosi su motivazioni generiche. In secondo luogo, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ritenendo anche in questo caso che la motivazione fosse insufficiente e replicasse argomenti già esposti in appello.
L’analisi della Corte sul particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi infondati e generici. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse correttamente individuato un elemento ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis: l’abitualità della condotta. I furti, infatti, non erano episodi isolati, ma si inserivano in un “sistema seriale di condotte predatorie”. Questa serialità, secondo la Corte, è indice di una “proclività dell’imputato a commettere reati contro il patrimonio” e, come tale, impedisce di considerare il fatto di particolare tenuità.
La Cassazione ha richiamato il principio, consolidato dalle Sezioni Unite, secondo cui la valutazione sulla tenuità del fatto richiede un’analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, incluse le modalità della condotta e il grado di colpevolezza.
La decisione sulle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato respinto per genericità. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a dolersi del diniego delle attenuanti generiche senza addurre elementi nuovi e specifici. L’esiguità del danno patrimoniale era già stata positivamente valutata con la concessione dell’attenuante specifica prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. Per ottenere anche le attenuanti generiche, sarebbe stato necessario indicare ulteriori circostanze meritevoli di considerazione, cosa che il ricorrente non ha fatto.
Le motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri. Il primo è la corretta interpretazione dei limiti applicativi dell’art. 131-bis c.p. La non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa non solo per la gravità intrinseca del reato, ma anche quando il comportamento dell’agente, seppur relativo a fatti di modesta entità, rivela un’inclinazione a delinquere. La ripetizione di reati della stessa indole è la prova più evidente di tale inclinazione. Il secondo pilastro è il rigore procedurale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è ammissibile una mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione: la serialità criminale, anche quando si manifesta attraverso illeciti di lieve entità, assume un peso decisivo nella valutazione del giudice. La giustizia penale non valuta solo il singolo episodio, ma anche la personalità e la condotta complessiva dell’imputato. Di conseguenza, chi commette reati in serie non può sperare di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché la sua condotta è considerata socialmente più pericolosa di un singolo e isolato episodio criminale.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si applica quando il comportamento dell’imputato è ritenuto abituale. Nel caso di specie, la commissione di più furti in un breve lasso di tempo è stata considerata una “condotta seriale”, ostativa all’applicazione del beneficio, anche a fronte di un danno patrimoniale esiguo.
L’esiguità del danno è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No, non necessariamente. Se l’esiguità del danno è già stata valorizzata per concedere un’altra attenuante specifica (come quella prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.), per ottenere anche le attenuanti generiche è necessario allegare elementi di fatto ulteriori e diversi che giustifichino un’ulteriore mitigazione della pena.
Cosa rende un motivo di ricorso in Cassazione “generico” e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato generico quando non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata o quando si limita a replicare le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi ed efficaci elementi di valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5417 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5417 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 20/10/1986
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per i delitti di cui agli artt. 99, comma 2, nn. 1 e 2, e 624 (capo A e 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (capo B) (fatti commesso in Brescia il 2 maggio 2021 ed il 7 aprile 2021);
che l’atto di impugnativa consta di due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bi cod. pen., è generico, per il mancato confronto della censura al riguardo articolata con le ragio ostese a sostegno della detta statuizione (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto ricorresse l’elemento ostativo dell’abitualità della condotta, inserend furti oggetto del presente procedimento in un sistema seriale di condotte predatorie, suscettibil di dar conto di una proclività dell’imputato a commettere reati contro il patrimonio), comunque, manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabil della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concret che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, de grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. del 19/01/2022, Rv. 283044);
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuan generiche, replica la stessa genericità del corrispondente motivo di appello, giacché neppure in questa sede sono allegati elementi di fatto, ulteriori e diversi rispetto all’esiguità del patrimoniale cagionato, già valorizzato con la concessione all’imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., suscettibili di giustificare un’ulteriore mitigazio pena ex art. 62-bis cod. pen.;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr identè