Particolare tenuità del fatto: non applicabile con condotta abituale e offesa grave
L’istituto del particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità di reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini di questo beneficio, escludendolo in un caso di contraffazione di merce a causa della gravità dei fatti e dell’abitualità della condotta dell’imputato.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di contraffazione. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale sulla base di numerosi elementi probatori raccolti durante il processo, ritenendo superfluo disporre una nuova perizia. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso e la decisione della Corte
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, un vizio di motivazione della sentenza d’appello, sostenendo che la sua colpevolezza non fosse stata adeguatamente provata. In secondo luogo, contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le censure.
La questione del particolare tenuità del fatto e la motivazione
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici di legittimità lo hanno considerato una mera e ‘pedissequa’ ripetizione di argomenti già proposti e correttamente respinti dalla Corte di merito. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto la richiesta ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno chiarito che, per valutare la particolare tenuità, occorre un giudizio complessivo sull’entità dell’offesa, basato sui parametri dell’art. 133 c.p. (gravità del reato).
Nel caso specifico, tre elementi ostacolavano l’applicazione del beneficio:
1. La gravità del fatto: la condotta non poteva essere considerata di lieve entità.
2. Il numero di beni contraffatti: la quantità di borse sequestrate indicava un’attività non occasionale.
3. L’abitualità della condotta: questo elemento è stato decisivo per escludere che il comportamento fosse sporadico e, quindi, di minima offensività.
La Corte ha inoltre richiamato un importante principio, consolidatosi dopo la riforma del 2022 (D.Lgs. 150/2022): sebbene la condotta dell’imputato successiva al reato possa essere valutata, essa non può, da sola, trasformare un’offesa intrinsecamente grave in una di particolare tenuità. La valutazione deve essere sempre complessiva e ancorata al momento della commissione del reato.
Le conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cruciale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è una scappatoia per reati la cui offensività, valutata nel suo complesso, risulta significativa. L’abitualità del comportamento e la gravità concreta dell’azione, come il numero di prodotti contraffatti, sono indicatori che precludono l’accesso a questo beneficio. La decisione serve da monito, sottolineando che la lotta alla contraffazione richiede un approccio rigoroso, anche nella valutazione di istituti premiali che devono essere riservati solo a casi di effettiva e minima lesività.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risolvendosi in una ‘pedissequa reiterazione’.
La condotta successiva al reato può rendere un’offesa di ‘particolare tenuità’?
No, la condotta successiva al reato, sebbene rilevante ai fini della valutazione complessiva, non può da sola rendere di particolare tenuità un’offesa che non lo era al momento della sua commissione. Può essere valorizzata solo nell’ambito di un giudizio complessivo.
Perché nel caso di specie è stata esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
L’applicazione è stata esclusa a causa della gravità del fatto, dell’elevato numero di borse contraffatte e, soprattutto, dell’abitualità della condotta del ricorrente, elementi che, nel loro insieme, indicavano un’offesa non trascurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5958 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5958 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 28/01/1958
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero i giudici del merito hanno fondato l’affermazione di penale responsabilità sulla base dei numerosi elementi probatori assunti durante l’istruttoria dibattimentale che hanno portato a ritenere compiutamente acclarata la contraffazione della merce rendendo perciò del tutto superflua la rinnovazione istruttoria al fine di procedere all’assunzione di una perizia;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, acquista rilievo, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023 Ud., Hu Qinglian, Rv. 284497 – 01);
invero i giudici hanno escluso l’applicabilità dell’istituto sulla base della gravità del fatto, del numero di borse contraffatte e dall’abitualità della condotta;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025