Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Durata del Reato Conta
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità della pena. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione attenta del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la durata e la stabilità di una condotta illecita possano essere decisive per escludere questo beneficio, anche a fronte di un danno patrimoniale potenzialmente modesto.
Il Caso in Esame
Tre individui ricorrevano in Cassazione contro una sentenza della Corte d’Appello che li aveva condannati per un reato, negando loro l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’unico motivo di ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, i quali non avrebbero correttamente valutato la lieve entità dell’offesa.
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su un elemento specifico: il carattere stabile e perdurante nel tempo della condotta illecita contestata agli imputati. Secondo i giudici, questa persistenza nel comportamento illegale era incompatibile con il concetto di “particolare tenuità”.
La Decisione della Cassazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo la motivazione della Corte territoriale congrua e priva di vizi logici. Gli Ermellini hanno confermato che la valutazione sulla sussistenza della particolare tenuità del fatto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito.
Per giungere a questa conclusione, la Suprema Corte ha ribadito alcuni principi chiave:
1. Stabilità della Condotta: La natura stabile e duratura di un reato è un fattore che, di per sé, può giustificare l’esclusione dell’art. 131-bis c.p. Una condotta che si protrae nel tempo non può essere considerata di lieve entità.
2. Discrezionalità del Giudice: Il giudice non è tenuto a esaminare meticolosamente tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. (gravità del reato, capacità a delinquere), ma può basare la sua decisione sugli aspetti che ritiene più rilevanti per il caso specifico.
3. Esclusione dello Stato di Necessità: La Corte ha inoltre osservato che la stessa natura non transitoria della condotta escludeva anche l’applicazione della causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.), in quanto mancava il requisito di un pericolo attuale e imminente di un danno grave alla persona.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta interpretazione dei limiti dell’istituto della particolare tenuità del fatto. La non punibilità non è un ‘condono’ generalizzato per i reati minori, ma uno strumento per evitare sanzioni penali sproporzionate per fatti oggettivamente e soggettivamente marginali. La persistenza nel tempo di una condotta illegale, tuttavia, dimostra una volontà criminosa non occasionale e un’offesa all’ordinamento giuridico che non può essere definita ‘tenue’. La Corte sottolinea che il giudice di merito ha esercitato correttamente il suo potere discrezionale, motivando in modo logico e coerente il diniego del beneficio, rendendo la sua decisione non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale: la durata e la continuità di un’azione illegale sono indicatori cruciali della sua gravità. Anche un reato che, considerato in un singolo momento, potrebbe apparire di lieve entità, assume una connotazione diversa se protratto nel tempo. La decisione della Cassazione serve da monito, chiarendo che per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la condotta deve essere non solo di minima offensività, ma anche episodica e non indicativa di una persistente ribellione alle norme.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando la condotta illecita ha un carattere stabile e perdurante nel tempo. La continuità del reato è considerata un indicatore di maggiore gravità che osta al riconoscimento della tenuità.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi dell’art. 133 c.p. per decidere sulla particolare tenuità del fatto?
No, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi. È sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti rilevanti per motivare la sua decisione, valutando la gravità del comportamento e l’entità del contrasto con la legge.
La durata di un reato può influire anche sull’applicazione dello stato di necessità (art. 54 c.p.)?
Sì. Secondo la Corte, il carattere non transitorio della condotta esclude anche l’applicazione dello stato di necessità, poiché fa venire meno il requisito di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, che deve essere valutato in relazione all’intera durata del comportamento illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31466 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a VIBO VALENTIA il 09/08/1978 COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 12/05/1986 COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 25/07/1983
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME; considerato che l’unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta il vizio di motivazion in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’a 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto assente la particolare tenuità del fatto in ragione del carattere stabile e perdurante nel tempo del condotta contestata agli imputati (si vedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata);
che, peraltro, ai fini del giudizio sulla configurabilità o meno della causa di n punibilità de qua, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2 COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto al legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., essa rientra nei po discrezionali del giudice di merito, correttamente esercitati nel caso di specie e, perciò, no sindaca bili ;
che proprio in forza del carattere non transitorio della condotta è stata esclusa anche l’eventuale applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod.pen., stant mancanza di un pericolo attuale di un danno grave alla persona, neanche minimamente provato se rapportato a tutto il tempo dell’occupazione abusiva;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 01/07/2025.