Particolare tenuità del fatto: Esclusa per guida pericolosa
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta due temi di grande attualità e rilevanza pratica: i limiti di applicabilità della particolare tenuità del fatto nei reati stradali e la natura giuridica della sanzione della revoca della patente. La Suprema Corte, con una decisione netta, ha confermato che la gravità della condotta e delle sue conseguenze può precludere il beneficio della non punibilità, anche a seguito delle recenti riforme legislative.
I Fatti di Causa
Il caso riguarda un automobilista condannato dalla Corte d’Appello per il reato di lesioni personali stradali gravi. L’imputato, guidando in un centro abitato a velocità superiore al limite consentito e in stato di alterazione dovuto all’assunzione di cannabinoidi, aveva causato danni a una passeggera e a un pedone. Contro tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e la mancata estensione della sospensione condizionale della pena alla revoca della patente di guida.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto corrette le valutazioni dei giudici di merito su entrambi i punti sollevati dalla difesa, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Analisi della particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dei criteri per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte riconosce che la riforma legislativa (d.lgs. 150/2022) ha ampliato l’ambito di applicazione di tale istituto, rendendolo astrattamente applicabile anche a reati con pene minime fino a due anni. Tuttavia, l’applicabilità in astratto non implica un riconoscimento automatico.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la valutazione sulla tenuità dell’offesa debba basarsi sui criteri dell’art. 133 c.p., in particolare sulle modalità della condotta e sulla gravità del danno. Nel caso specifico, sono stati considerati elementi ostativi:
* Le concrete modalità della condotta: aver guidato nel cuore di un centro abitato, sotto l’effetto di stupefacenti e a velocità eccessiva.
* La gravità della colpa: la condotta denota un elevato grado di imprudenza e disprezzo per le regole della circolazione e per la sicurezza altrui.
* Le rilevanti conseguenze dannose: le lesioni provocate alla passeggera e al pedone.
La Corte ha ribadito che, per escludere la particolare tenuità del fatto, non è necessaria una disamina di tutti i parametri dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti decisivi. Inoltre, è stata giudicata irrilevante l’eventuale condotta susseguente al reato, poiché l’imputato non aveva fornito prova di aver posto in essere condotte riparatorie, come il risarcimento del danno.
Le Motivazioni: La natura amministrativa della revoca della patente
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto con fermezza. La Cassazione ha chiarito che la revoca (così come la sospensione) della patente di guida non è una sanzione penale, bensì una sanzione amministrativa accessoria. La sua finalità non è punitiva, ma preventiva e interdittiva, volta a tutelare la sicurezza della circolazione e l’incolumità pubblica.
Questa natura amministrativa impedisce che la sospensione condizionale della pena, che opera solo sulle sanzioni penali, possa estendersi anche alla revoca della patente. Si tratta di due provvedimenti che viaggiano su binari paralleli e rispondono a logiche diverse: uno mira alla rieducazione del condannato (pena penale), l’altro a impedire che un soggetto pericoloso continui a guidare (sanzione amministrativa).
Le Conclusioni
L’ordinanza rafforza un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un salvacondotto per reati commessi con grave colpa e che mettono a serio rischio la sicurezza pubblica. La valutazione del giudice deve essere ancorata alla concretezza dei fatti, e la gravità della condotta, specialmente nei reati stradali, rimane un fattore determinante. Inoltre, la pronuncia conferma la netta distinzione tra sanzioni penali e sanzioni amministrative accessorie, come la revoca della patente, le quali mantengono la loro piena efficacia anche in caso di sospensione condizionale della pena.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Può essere esclusa quando le concrete modalità della condotta (come guidare in centro abitato sotto effetto di stupefacenti e a velocità eccessiva), la gravità della colpa e le rilevanti conseguenze dannose dimostrano che l’offesa non è di minima entità, come stabilito dai criteri dell’art. 133 del codice penale.
La sospensione condizionale della pena si applica anche alla revoca della patente di guida?
No. La revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria con finalità preventive, non una sanzione penale. Pertanto, la sospensione condizionale della pena, che incide solo sulle sanzioni di natura penale, non si estende ad essa.
Per negare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 del codice penale?
No, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti. Secondo l’indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti più rilevanti per giustificare l’esclusione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12614 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12614 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napo ha condannato per il reato di cui all’art. 590 bis, cornmi 1, 2 e 8 cod. pen. comm della trasportata COGNOME NOME NOME del pedone COGNOME NOME in violazione di norme della strada e in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. A sostegno del ric la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, nonché la mancata estensione d sospensione condizionale della pena anche alla revoca della patente di guida.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Quanto al mancato riconoscimento della non punibilità prevista all’art. 131 bis cod. pen. va premesso che la novella legislativa di c all’art. 1, comma 1, lett. c) n.1 d.lgs 10/10/2022, n.150, ha ridisegnato i limiti dell’istituto in senso più favorevole al reo, estendendo la possibilità di riconos offensività del fatto anche nei casi di reati puniti con la pena non superiore nel anni. Il riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità del fatto sarebbe quind caso in esame, non ostandovi il limite edittale previsto dalla norma così come Trattandosi di lex mitior, si applica ai fatti di reato commessi in epoca anteriore vigore della norma citata (Sez. 1 – n. 30515 del 02/05/2023 , Muftah, Rv. 284975 -01). Va però rilevato che i giudici di merito hanno escluso il hconoscimento della particolar fatto richiamando i canoni di cui all’art. 133 cod. pen. con riferimento alle conc della condotta (e cioè l’aver circolato nel cuore di un centro abitato in stato di cannabinoidi a velocità superiore al limite consentito), alla gravità della colpa e conseguenze dannose provocate. Orbene, è indirizzo consolidato di questa Corte ch dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare te prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’esse riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessari di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione d rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Infine, sempre in o tematica inerente al riconoscimento dell’art. 131 bis, è totalmente priva considerazione circa la valutazione, prevista dalla novella legislativa citata, susseguente al reato, posto che il ricorrente nulla è stato dedotto in ordine apprezzabili sotto il profilo richiamato ( risarcimento o condotte riparatorie po personalmente dall’imputato). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Anche la doglianza relativa alla revoca della patente è manifestamente infon sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida sono intro specificamente interdittivi, con finalità preventive, rivolte a tutelare la circolazione e, di conseguenza, l’incolumità pubblica. La loro natura amministrativa s dalla disposizione di cui all’art. 223 C.d.S, laddove si prevede il potere dell cautelare della patente in capo al Prefetto, sia dalla lettera dell’art. 224, comm
stabilisce la competenza del Prefetto in ordine all’applicazione della sanzione amm qualora il reato da cui essa consegue sia estinto per prescrizione, previo accert sussistenza della violazione, che, infine, dalla previsione, di cui all’art. 224, comm dispone l’adozione da parte del Prefetto della revoca o della sospensione della pate per la durata determinata dal provvedimento giurisdizionale di condanna, ancorché l pena sia condizionalmente sospesa (cfr. Sezioni Unite, n. 8488 del 27/05/1998, B particolare, quest’ultima disposizione dimostra la natura amministrativa della sospe parente di guida, posto che la sospensione condizionale della pena, incidente sulle natura penale, non si estende, per espressa volontà legislativa, alla sanzion interdittiva in esame.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024
Consig ‘ere estensore Il Presidente