Particolare tenuità del fatto: quando è esclusa se il reato non è considerato ‘lieve’?
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se una norma specifica già prevede un’attenuante per la ‘lieve entità’ di un reato e questa viene negata dal giudice, non si può poi invocare il beneficio generale della particolare tenuità. Analizziamo insieme la decisione.
I fatti di causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte di Appello di Palermo per una contravvenzione prevista dalla legge sulle armi (L. n. 110/75). L’imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta fosse di gravità minima e non abituale. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, avevano però rigettato tale richiesta, sottolineando come il fatto fosse stato commesso in orario notturno e in violazione delle normative per il contenimento della pandemia da Covid-19, elementi che ne escludevano la lieve entità.
La decisione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la linea dei giudici di merito. La Suprema Corte ha qualificato il motivo di ricorso come manifestamente infondato e meramente reiterativo di un’istanza già adeguatamente valutata e respinta in appello. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che stabilisce una chiara gerarchia tra le valutazioni del giudice.
Le motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nel rapporto tra la circostanza attenuante specifica del ‘fatto di lieve entità’, prevista dall’art. 4, comma 3, della Legge n. 110/1975, e la causa di non punibilità generale dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha spiegato che il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale impedisce logicamente la successiva declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
In altre parole, i due istituti, sebbene distinti, si muovono su un terreno comune: la valutazione della gravità del fatto. Se un giudice, analizzando il caso concreto, conclude che il fatto non è nemmeno ‘lieve’ ai fini di una specifica attenuante, a maggior ragione non potrà considerarlo ‘particolarmente tenue’ ai fini della non punibilità. Come affermato dalla stessa Corte in precedenti pronunce, ‘se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio’.
In questo caso, i giudici di merito avevano correttamente escluso la lieve entità del fatto basandosi su elementi concreti, come l’orario notturno e la violazione delle misure anti-contagio, che aggravavano la condotta dell’imputato. Di conseguenza, la richiesta di applicare l’art. 131-bis è risultata priva di fondamento.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio di coerenza e logica giuridica. La valutazione sulla gravità di un reato deve essere unitaria. Quando una legge speciale prevede già una ‘valvola di sfogo’ per i casi meno gravi (l’attenuante del fatto lieve), la sua esclusione da parte del giudice preclude la possibilità di ricorrere a un beneficio più ampio ma concettualmente analogo come la non punibilità per particolare tenuità. Questa decisione serve da monito: la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. deve essere supportata da argomentazioni solide e non può essere utilizzata come un tentativo di aggirare una valutazione di merito già compiuta e motivata negativamente dal giudice.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, non può essere applicata quando il giudice di merito ha già motivatamente escluso la sussistenza di una specifica circostanza attenuante per la ‘lieve entità’ del fatto, prevista dalla norma che disciplina il reato contestato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché riproponeva, senza nuovi argomenti, una richiesta già valutata e respinta dalla Corte di Appello, la cui motivazione è stata giudicata corretta e in linea con la giurisprudenza consolidata.
Quali elementi hanno impedito di considerare il reato di lieve entità in questo specifico caso?
Il reato non è stato considerato di lieve entità perché commesso in orario notturno e in violazione delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19. Questi fattori sono stati valutati come circostanze che aggravavano la condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40999 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all’art. 4 I. n. 110/75 e lamenta mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare ten di cui all’art. 131-bis cod. pen. invece, a suo avviso, da riconoscersi, att non gravità e non abitualità della condotta;
ritenuto il motivo non consentito, siccome reiterativo di analoga istanz svolta in appello e dalla Corte territoriale adeguatamente valutata e, comunqu manifestamente infondato;
Rilevato, invero, che il Giudice di appello, ponendosi nel solco del motivazione del Tribunale, ha escluso la sussistenza della causa di esclusio della punibilità poiché il fatto, commesso in orario notturno e in violazioni d disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19, era stato ritenut non lieve dal Giudice di primo grado, sicché era stata espressamente esclus l’ipotesi di cui all’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975;
considerato che detta motivazione si pone in continuità con il consolidat principio, espresso in sede di legittimità, secondo cui – con riferiment rapporto ricorrente tra la circostanza attenuante del fatto di lieve entità all’art. 4, comma 3, I. n. 110 del 1975 e la causa di esclusione della punib per la particolare tenuità del danno – il mancato riconoscimento della prede circostanza attenuante impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 1363 12/02/2019, Papia, Rv. 275242), essendosi osservato che «se il fatto è sta ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerat particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio» (Sez. 1, n. 272 del 21/05/2015, COGNOME, Rv. 263925);
ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che detta declaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spe processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugn (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente