Particolare tenuità del fatto: Non si applica in caso di violazioni reiterate
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131 bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per escludere la punibilità di reati considerati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la non occasionalità del comportamento, dimostrata da precedenti violazioni, osta alla concessione di questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva basato il suo unico motivo di ricorso sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la condotta contestata rientrava in quelle ipotesi di minima gravità che il legislatore ha inteso non sanzionare penalmente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le censure sollevate dal ricorrente non rientravano tra quelle deducibili in sede di legittimità, in quanto si collocavano sul piano del merito della vicenda. La valutazione sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto è, infatti, una prerogativa del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Le Motivazioni: la non applicabilità della Particolare tenuità del fatto
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva fornito una motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici. La decisione di negare l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. era fondata su un elemento decisivo: la presenza di ben quattro precedenti specifici commessi in successione cronologica. Queste “reiterate violazioni della stessa indole” hanno dimostrato, secondo i giudici, che il comportamento dell’imputato non poteva essere considerato “occasionale”, requisito essenziale per poter beneficiare della causa di non punibilità. La Corte ha quindi ritenuto la motivazione della sentenza impugnata adeguata e logica, respingendo le doglianze del ricorrente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro: la particolare tenuità del fatto non può trasformarsi in un salvacondotto per chi commette reati in serie, anche se di modesta entità. La valutazione sull’occasionalità della condotta è un pilastro fondamentale dell’istituto. La presenza di precedenti specifici e reiterati è un indicatore forte della non occasionalità del comportamento e, di conseguenza, un ostacolo insormontabile per l’applicazione del beneficio. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge un’importante lezione: la non punibilità per tenuità del fatto è una misura eccezionale, riservata a episodi isolati e marginali, e non può essere invocata per giustificare una condotta illecita sistematica.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione può essere esclusa quando il comportamento non è occasionale. Nel caso specifico, la presenza di quattro precedenti violazioni della stessa natura è stata considerata prova sufficiente della non occasionalità della condotta.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulla tenuità del fatto?
No, la valutazione del giudice di merito sulla configurabilità della particolare tenuità del fatto è insindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia manifestamente illogica o viziata. Il ricorso in Cassazione non può vertere su una nuova valutazione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9527 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9527 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 30/09/1968
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME Vito ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha e A confermato la condanna del ricorrente per il reato5s1nesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, deducendo, con unico motivo, ancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono i insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logicogiuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione dell sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a reiterate violazioni della stessa indole ( quattro precedenti specifici commessi successione cronologica), non potendosi quindi ritenere che la violazione sia occasionale.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il o sigliere stensore
Il Presidente