Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25176 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA nel procedimento a carico di
NOME COGNOME nato in Nigeria il 22/03/1982
avverso la sentenza del 31/10/2024 del TRIBUNALE DI ANCONA
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate in data 3/05/2015 dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha assolto NOME COGNOME dal delitto di cui agli arti. 81 cpv., 482 e 477 cod. pen., avendo ritenuto che i fatti di falsità materiale ascrittigli, realizzati mediante contraffazione dei due documenti abilitanti alla guida apparentemente rilasciatigli dalle Autorità finlandesi, esibiti alla Poliz Stradale e ai Carabinieri in occasione di distinti ma ravvicinati controlli, fossero non punibili in ragione della loro complessiva particolare tenuità.
Ha proposto rincorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica di Ancona deducendo che il provvedimento impugnato sarebbe affetto da plurimi e radicali profili di illogicità motivazionale.
In effetti, giacché il reato contestato e ritenuto in sentenza è quello di falsificazione continuata di patente di guida estera, l’argomentazione rassegnata in sentenza a sostegno del proscioglimento dell’imputato, ossia, l’avere egli fatto uso di documenti abilitanti alla guida contraffatti «in stretta consequenzialità temporale», sarebbe del tutto non congruente rispetto all’aggetto dell’accertamento. Inoltre, proprio le reiterate condotte di esibizione alle Forze di Polizia di distinti titoli abilitanti alla guida, prote dissimulare il mancato conseguimento della licenza a condurre autoveicoli, sarebbero tali da aver rappresentato un serio pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e suscettibile di far emergere una specifica attitudine dell’imputato alla programmazione criminosa nonché una pervicacia nel delinquere incompatibili con la ritenuta particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064 01, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «La pluralità di reati unificati ne vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici prot dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive del condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».
A tale vincolante indicazione direttiva il giudice censurato non si è attenuto.
In disparte il profilo di intrinseca irrazionalità che pervade la decisione impugnata, essendosi, prima, ritenuto «configurabile il reato di falsità materiale pe contraffazione in certificati o autorizzazioni amministrative commessa dal privato,
sussistendone tutti gli elementi costitutivi» e, poi, applicabile all’imputato la caus punibilità per la particolare tenuità del fatto per essere stati, i due documenti ab
alla guida apparentemente rilasciati dalle Autorità finlandesi, «presentati in consequenzialità temporale», quindi evocando le sole e diverse condotte di uso d
documenti contraffatti, va riconosciuto che degli indicatori di tenuità del fatto, indic diritto vivente nella pronuncia richiamata, il Tribunale di Ancona ha valorizzato solo qu
del «periodo di tempo e del contesto in cui le diverse violazioni si collocano», senza motivare almeno in ordine ai decisivi profili: della tipologia dei beni giuridici ogge
tutela diretta o indiretta; della finalità delle condotte e delle loro moti dell’intensità del dolo.
3. Le riscontrate carenze argomentative impongono l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, affinché il giudice di merito provveda a colmarle attenendosi
principio di diritto sopra riportato.
3.1. Il rinvio per il nuovo giudizio deve essere disposto dinanzi al Tribunale di Anc in diversa persona fisica.
Infatti, la presentazione del ricorso del Procuratore generale di Ancona il 19 dicem 2024, quindi successivamente al 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della legg agosto 2024, n. 114, che ha modificato la disposizione di cui all’art. 593, comma 2, proc. pen. escludendo la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sente di proscioglimento per uno dei reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. tra i quali figura il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. -, comporta che attivato dal ricorrente non possa essere qualificato come ricorso immediato cassazione (ovvero “per saltum”), con conseguente inoperatività del meccanismo di rinvio al giudice competente in grado di appello ex art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Da tutto quanto esposto discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, i diversa persona fisica.
Così è deciso, 05/06/2025