Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Abitualità Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e soggiace a precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15753/2024) offre un chiaro esempio di come il comportamento abituale del reo e le modalità concrete dell’azione possano precludere l’accesso a tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il porto di un coltello. La difesa, nel ricorrere alla Suprema Corte, lamentava un vizio di motivazione e, soprattutto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la condotta contestata avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata per due ragioni principali, entrambe cruciali per comprendere i limiti dell’istituto.
1. Il Comportamento Abituale: La Corte ha evidenziato come il comportamento dell’imputato fosse da considerarsi ‘abituale’. Questa valutazione non era astratta, ma basata su un dato concreto: il soggetto aveva già riportato due condanne precedenti per reati in materia di armi. L’abitualità della condotta è una delle cause ostative esplicitamente previste dalla norma, che mira a evitare che chi delinque serialmente, anche se per fatti di per sé lievi, possa beneficiare della non punibilità.
2. Le Modalità dell’Azione: Oltre all’abitualità, i giudici hanno sottolineato come il fatto non potesse comunque considerarsi di particolare tenuità del fatto. Il coltello, infatti, non era semplicemente posseduto, ma si trovava nel marsupio che l’imputato portava addosso. Questa circostanza è stata ritenuta decisiva, poiché indicava che l’arma era conservata in un posto di ‘facile e immediato accesso’, pronta per l’uso qualora l’imputato avesse deciso di utilizzarla, anche per offendere una persona. La potenziale pericolosità della condotta, quindi, superava la soglia della minima offensività.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può limitarsi alla sola natura del reato, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della condotta e della personalità dell’autore. La presenza di precedenti specifici, che delineano un comportamento abituale, e le modalità concrete della commissione del reato, che ne rivelano una maggiore pericolosità, sono elementi che i giudici devono attentamente considerare. Questa pronuncia serve da monito, chiarendo che la non punibilità per tenuità non è un ‘salvacondotto’ per chi reitera condotte illecite o le pone in essere con modalità che ne aumentano il potenziale lesivo.
L’istituto della particolare tenuità del fatto può essere applicato se una persona ha precedenti penali simili?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la presenza di precedenti condanne per reati della stessa indole configura un ‘comportamento abituale’, che è una delle cause di esclusione esplicite per l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
Il modo in cui un’arma viene portata con sé influisce sulla valutazione della tenuità del fatto?
Sì, la sentenza chiarisce che il fatto di portare un coltello in un marsupio, quindi in un luogo di facile e immediato accesso, è un elemento che impedisce di considerare il fatto di particolare tenuità, poiché l’arma è considerata pronta all’uso e quindi più pericolosa.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero non presenti in questo caso, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15753 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
a
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME, nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in punto di responsabilità penale, relativamente all’esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen., e lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Invero, del tutto impropriamente è stata invocata l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., a fronte di una condanna di primo grado. Mentre manifestamente infondata e non consentita è la seconda censura, a fronte di una motivazione nella quale si evidenzia come il comportamento di NOME sia abituale, considerate le due condanne in materia di armi, e come a ogni modo il fatto non possa considerarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., considerato che il coltello era trovato nel marsupio portato addosso da Lavata e, quindi, era conservato in un posto di facile e immediato accesso, pronto per l’uso se l’imputato si fosse deciso a utilizzarlo anche per l’offesa alla persona.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2024.