Particolare Tenuità del Fatto e Reato Abituale: La Decisione della Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito uno dei principali ostacoli a questo beneficio: l’abitualità del comportamento del reo.
Il Caso in Analisi: Falsità per il Gratuito Patrocinio
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Nello specifico, l’imputato aveva falsamente attestato la propria condizione economica per ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (comunemente noto come gratuito patrocinio).
L’unico motivo di ricorso presentato in Cassazione si basava sulla presunta violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che il reato commesso fosse di lieve entità e, pertanto, meritevole di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p.
I Limiti alla Particolare Tenuità del Fatto: Il Concetto di Abitualità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione del comma 4 dell’art. 131-bis c.p., che esclude espressamente l’applicazione del beneficio nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati “della stessa indole”.
Dall’esame del certificato del casellario giudiziale dell’imputato, i giudici hanno rilevato la presenza di numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Secondo la Corte, sebbene la falsità ideologica e i reati contro il patrimonio siano formalmente diversi, essi sono accomunati, nel caso di specie, dalla medesima “finalità di lucro”. La condotta contestata (la falsa dichiarazione per ottenere un vantaggio economico, cioè il non pagare le spese legali) è stata considerata espressione di una tendenza a delinquere abituale, dettata da un movente economico analogo a quello dei precedenti reati.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che il comportamento dell’imputato è da ritenersi abituale. La condotta per cui si procedeva non era un episodio isolato, ma si inseriva in un quadro più ampio di illegalità, caratterizzato da una persistente ricerca di profitto illecito. La finalità di lucro, che ha animato la falsa dichiarazione per il gratuito patrocinio, è stata identificata come il “carattere fondamentale comune” che lega questo reato ai numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.
Di conseguenza, la condizione di “delinquente abituale” o la commissione di reati della stessa indole impedisce a priori di valutare la tenuità del singolo fatto. La norma, infatti, mira a escludere dal beneficio soggetti che dimostrano una propensione a violare la legge, anche se attraverso condotte singolarmente considerate di lieve entità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: la valutazione per la concessione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve tenere conto della personalità e della storia criminale del reo. La presenza di precedenti penali, soprattutto se indicativi di una tendenza a commettere reati con finalità simili, costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione sottolinea come la “stessa indole” dei reati non vada interpretata in senso strettamente formale, ma sostanziale, guardando al movente e alle modalità della condotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, la causa di non punibilità non può essere riconosciuta quando il comportamento dell’imputato è ritenuto abituale, ovvero quando ha commesso più reati della stessa indole, come previsto dall’art. 131-bis, comma 4, del codice penale.
Cosa si intende per “reati della stessa indole” in questo contesto?
La Corte ha interpretato il concetto in senso sostanziale, ritenendo che reati formalmente diversi (come la falsità ideologica e i reati contro il patrimonio) possano essere considerati della stessa indole se dettati dalla medesima finalità, in questo caso quella di lucro.
Qual è stato l’esito del ricorso e perché?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ragione è che l’imputato, avendo numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato considerato un delinquente abituale, la cui condotta è mossa da una costante finalità di lucro, il che preclude l’applicazione del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45121 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAMBUCA DI SICILIA il 28/03/1966
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del 29 novembre 2021 del Tribunale di Palermo che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico con la recidiva reiterata infraquinquennale e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen, è aspecifico e manifestamente infondato in quanto, oltre ad essere caratterizzato da profonda genericità in un contesto di omissione di confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo. Difatti, la lamentata causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere riconosciuta, ai sensi del comma 4, nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati della stessa indole. Nel caso di specie, dall’esame del certificato del casellario giudiziale si evince come il comportamento dell’imputato sia da ritenersi abituale, poiché la condotta in contestazione è della medesima indole, ovvero dettata dalla medesima finalità di lucro – connessa in questo caso all’istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato – dei numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, che presentano, pertanto, caratteri fondamentali comuni;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 novembre 2024
Il Consiglierf
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Il Presidente