Furto al supermercato: quando la tenuità del fatto non basta
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento penale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., non può essere applicata a chi commette reati in modo abituale. L’ordinanza analizza il caso di un individuo condannato per tentato furto aggravato di generi alimentari, offrendo spunti cruciali sull’interpretazione di questa causa di non punibilità e di altre circostanze, come lo stato di necessità e le attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
L’imputato veniva condannato in primo e secondo grado per aver tentato di impossessarsi di prodotti alimentari esposti sugli scaffali di un supermercato. A fronte della condanna, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, articolando tre motivi principali:
1. Il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.), a fronte della condizione di indigenza dell’imputato.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
3. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
L’esclusione della particolare tenuità del fatto per abitualità
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il punto centrale della decisione riguarda l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. I giudici hanno sottolineato come i numerosi precedenti penali specifici a carico del ricorrente rendessero manifesta l’abitualità della sua condotta. Questa circostanza è ostativa al riconoscimento del beneficio. La norma, infatti, esclude espressamente la sua applicazione quando l’autore ha commesso più reati della stessa indole. La valutazione del ‘fatto’, in questi casi, deve considerare la condotta nella sua dimensione ‘plurima’, rendendo irrilevante la potenziale tenuità del singolo episodio.
L’impossibilità di invocare lo stato di necessità
Anche la richiesta di applicare la scriminante dello stato di necessità è stata respinta. La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: la semplice condizione di indigenza non è sufficiente a integrare questa scriminante. Mancano infatti i requisiti dell’attualità e dell’inevitabilità del pericolo, poiché l’ordinamento prevede specifici istituti di assistenza sociale per far fronte a tali esigenze. Nel caso di specie, è stato inoltre rilevato che l’imputato percepiva il reddito di cittadinanza, un elemento che escludeva ulteriormente l’inevitabilità del ricorso a un’azione illegale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi ermeneutici stabili. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito avevano correttamente motivato il diniego evidenziando la gravità del fatto, l’intensità del dolo e la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti. La Cassazione ha ricordato che, per negare le attenuanti, non è necessario confutare ogni singolo argomento difensivo; è sufficiente indicare gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi, come appunto i precedenti penali, che implicitamente esprimono un giudizio di disvalore sulla personalità del reo.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che istituti come la particolare tenuità del fatto sono concepiti per evitare la sanzione penale in casi di minima offensività e di assoluta occasionalità. Quando, al contrario, emerge un profilo di abitualità criminale, anche un reato di per sé modesto si inserisce in un contesto di pericolosità sociale che non può essere ignorato. La decisione, pertanto, traccia una linea netta: la clemenza dell’ordinamento non può tradursi in un’ingiustificata tolleranza verso condotte illecite reiterate, anche se di lieve entità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Lo stato di povertà può giustificare un furto di cibo?
No, secondo la Corte la semplice condizione di indigenza non integra la scriminante dello stato di necessità, poiché mancano i requisiti di attualità e inevitabilità del pericolo. L’ordinamento prevede istituti di assistenza sociale per far fronte a tali bisogni.
La particolare tenuità del fatto si applica a chi ha precedenti penali?
No, se i precedenti penali indicano un’abitualità nel commettere reati della stessa indole. La legge esclude esplicitamente l’applicazione di questo beneficio quando il comportamento non è occasionale ma reiterato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, non è necessario. È sufficiente che il giudice indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostano alla concessione delle attenuanti, come ad esempio i precedenti penali, che sono sufficienti a formulare un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7194 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a AVOLA il 06/02/1974
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato, per essersi impossessato di generi alimentari esposti sugli scaffali di un supermercato.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla mancata concessione della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen
Considerato che la ricorrenza della scrinninante dello stato di necessità è stata validamente esclusa in sentenza sulla base di corrette argomentazioni, del tutto conformi ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede: i giudici di meri hanno fatto buon governo della norma che si assume violata, escludendo che la situazione d’indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scrinninante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo di istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265888) ed osservando ulteriormente come il ricorrente abbia ammesso di beneficiare del reddito di cittadinanza.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata anch’essa correttamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente rendono infatti manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, circostanza ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262 – 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).
Ritenuto che í profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, l’intensità del dolo e la negativa personalità dell’imputato Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore