Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7194 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato, per essersi impossessato di generi alimentari esposti sugli scaffali di un supermercato.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla mancata concessione della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen.; 2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.; 3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen
Considerato che la ricorrenza della scrinninante dello stato di necessità è stata validamente esclusa in sentenza sulla base di corrette argomentazioni, del tutto conformi ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede: i giudici di meri hanno fatto buon governo della norma che si assume violata, escludendo che la situazione d’indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scrinninante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell’attualità e dell’inevitabilità pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo di istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888) ed osservando ulteriormente come il ricorrente abbia ammesso di beneficiare del reddito di cittadinanza.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata anch’essa correttamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente rendono infatti manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, circostanza ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262 – 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).
Ritenuto che í profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, l’intensità del dolo e la negativa personalità dell’imputato Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
Il Consigliere estensore