Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Futilità del Motivo Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito come la futilità del motivo che spinge all’azione criminosa possa essere un elemento decisivo per negare tale beneficio.
Il Caso: Ricorso contro una Condanna per Evasione
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione della Corte d’Appello, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da poter essere considerate di lieve entità, giustificando così l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e, di conseguenza, l’archiviazione del procedimento senza una condanna penale.
La Gravità del Fatto e la Valutazione del Dolo
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, lo ha ritenuto manifestamente infondato, confermando la decisione del giudice di merito. Il punto centrale dell’argomentazione della Corte risiede nella valutazione della gravità complessiva del comportamento illecito. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la “considerevole gravità del fatto” non tanto per le sue conseguenze materiali, quanto per la “futilità del motivo sotteso alla violazione”.
Questo elemento, secondo la Suprema Corte, è un indicatore cruciale dell’intensità del dolo, ovvero della volontà colpevole dell’agente. Un motivo futile rivela una scarsa considerazione per il precetto penale violato e una maggiore determinazione a delinquere, elementi che contrastano con il concetto di “tenuità” richiesto dalla norma.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che, per escludere l’applicazione della particolare tenuità del fatto, è sufficiente che il giudice di merito fornisca una motivazione logica e coerente sulla gravità del reato. In questo specifico caso, la motivazione si è fondata sulla futilità della ragione che ha spinto l’imputato all’evasione. Tale futilità è stata interpretata come un sintomo di un dolo intenso e, di conseguenza, di una maggiore riprovevolezza della condotta.
È interessante notare come la Corte abbia specificato che questa valutazione è autonoma e sufficiente, tanto da rendere superflua (a prescindere) ogni ulteriore considerazione sull’eventuale abitualità della condotta, che è un altro dei parametri che la legge indica come ostativi all’applicazione del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni della Sentenza
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non è un esercizio meccanico, ma un’analisi complessa che deve tenere conto di tutti gli indici della condotta, inclusi quelli di natura soggettiva come le motivazioni dell’agente. La futilità del motivo, dimostrando un’accentuata intensità del dolo, può trasformare un fatto apparentemente minore in un reato non meritevole del beneficio della non punibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Può essere esclusa la particolare tenuità del fatto a causa del motivo che ha spinto a commettere il reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che la futilità del motivo alla base della violazione può essere indicativa di una considerevole gravità del fatto e di un’intensità del dolo tali da giustificare l’esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p.
Per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è sempre necessario dimostrare l’abitualità della condotta?
No, la decisione chiarisce che la valutazione sulla gravità del fatto, basata su elementi come la futilità del motivo, è di per sé sufficiente a escludere il beneficio, anche a prescindere da considerazioni circa l’abitualità delle condotte del reo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In base a quanto deciso in questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 40794NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il motivo unico di impugnazione avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla considerevole gravità del fatto in ragione della futilità del motivo sotteso alla violazione, indicativa della intensità del dolo; ciò a prescindere dalle considerazioni circa l’abitualità delle condotte;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024