Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17806 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17806 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
ai fatti.
Relatore: NOME COGNOME
Orbene, tenuto conto che il motivo si limita a reiterare la medesima doglianza posta in Data Udienza: 02/04/2025
sede di gravame, senza tener conto dell’ampia e congrua motivazione resa dalla Corte territoriale, si rende opportuna una premessa. La funzione tipica dell’impugnazione Ł quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce e tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione Ł, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, si veda Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). Il motivo di ricorso in cassazione Ł, infatti, connotato da una duplice specificità, dovendo sia contenere l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell’impugnazione, sia enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo analiticamente le ragioni della sua decisività, rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito, per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. La mancanza di specificità del motivo, allora, va valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione, tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione; quest’ultima non può, infatti, ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen, alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, COGNOME, n.m.).
Nel caso di specie, il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello e, per ciò solo, si connota come inammissibile, mancando in radice di assolvere alla funzione per la quale Ł previsto e ammesso; ciò in quanto, a mezzo di siffatta pedissequa riproduzione, l’avversata decisione – lungi dall’essere destinataria di specifica critica argomentata – risulta di fatto ignorata.
La difesa trascura, dunque, come la Corte di appello abbia ampiamente dialogato con l’analoga censura proposta in appello, così procedendo a una certosina comparazione delle testimonianze rese da COGNOME e da COGNOME, in particolare quanto al profilo inerente all’indicazione del tempo impiegato dai due imputati per ridestarsi, una volta sorpresi nel sonno (tempo quantificato in tre o quattro minuti da COGNOME e, invece, definito come un ‘immediato risveglio’ da COGNOME). La sentenza impugnata ha ricondotto tale differente indicazione alla soggettiva percezione da parte dei due testi, determinata dalla distanza alla quale ciascuno si trovava, rispetto all’autovettura nella quale i due imputati si erano addormentati (precisa la Corte militare, sul punto, che COGNOME era restato a una certa distanza, avendo invece provveduto il solo COGNOME ad avvicinarsi e a scuotere i due prevenuti, con l’intento di svegliarli). Sono stati poi tra loro raffrontati – e, all’esito, giudicati esattamente collimanti – gli ulteriori profili fattuali emergenti dalle propalazioni operate dai testi, rappresentati dalle modalità di accostamento alla vettura, dal puntamento dei fari, dall’illuminazione dell’auto mediante la torcia del telefonino, dall’uso del clacson e dal fatto di bussare sul finestrino.
Si Ł in presenza, in definitiva, di un apparato motivazionale ampio, congruente e privo del pur minimo spunto di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale; a fronte di ciò, la difesa non riesce a oltrepassare lo stadio della mera asserzione e della critica solo fattuale e confutativa.
Sono tra loro sovrapponibili – e, pertanto, possono essere trattati in maniera congiunta – il
terzo motivo del ricorso COGNOME e il secondo motivo del ricorso COGNOME; trattasi di doglianze a mezzo delle quali la difesa avversa la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis cod. pen.
Ebbene, il principio di diritto che governa la materia Ł nel senso che – ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – debba essere ritenuta adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo in senso negativo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Nel caso in disamina, la Corte territoriale si Ł risolta a non applicare l’istituto de quo, sottolineando come il sopra descritto addormentamento dei militari – durante l’espletamento di un servizio loro comandato – fosse astrattamente idoneo a mettere a rischio l’incolumità propria e la sicurezza dei luoghi; tale valenza in termini di negatività Ł stata ritenuta viepiø amplificata, trattandosi di soggetti al momento armati, circostanza atta a rendere ancor piø grave l’addormentamento, in quanto condizione praticamente coincidente con la totale perdita del controllo sulle armi in dotazione.
La motivazione della sentenza impugnata Ł quindi – anche su tale punto specifico meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dei ricorsi; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02/04/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME