Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15341 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15341 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SORIANO CALABRO il 30/06/1998
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vi[ o Valentia, h rideterminato la pena, confermando per il resto la condanna del ricorrente per I reato di fu pluriaggravato.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che in primo luogo deduce violar ne di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente – ( inammissib in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di qi elli già ded in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi c msiderare n specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzion( di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 de 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 2E0608 ; Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Ritenuto, in particolare, che la Corte territoriale ha adeguatamente ed e saustivamente motivato in merito alle risultanze istruttorie concernenti il riconoscimento de l’imputat parte del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, quale uno dei due utori del fatt sorpresi nel mentre tagliavano il legname (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata) e il ricorrente paventa un possibile errore nel riconoscimento, facendo rifervnento a da meramente eventuali e ad una possibile, ma inammissibile in questa sede ricostruzione alternativa.
Ritenuto che tale unico motivo di ricorso – nella parte concernent?. la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato giaccl è la Corte d appello ha dato conto, senza incorrere in errori di diritto e con motivazione effei tiva e pr fratture logiche, delle ragioni per le quali non ha ritenuto esservi margine per la dedotta c di non punibilità (cfr. pag 5 della sentenza impugnata), attenendosi alla giu isprudenza questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2& ,590) secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per part colare del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede ui a va complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che t( nga conto sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Ebbene, la Corte d appello ha fatto riferimento alla gravità della condotta tenuta da entrambi gli imputati, appare non tenue sia in relazione alle sue modalità – non riconducibili a un dis /alore minim -, sia per l’entità del danno cagionato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, oli la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore
della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp( se processua e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 marzo 2025
Il con liere estensore
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Il Presidente