Particolare Tenuità del Fatto: Quando Non Si Applica per i Reati di Contraffazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22691/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati di contraffazione. Questa decisione chiarisce che la valutazione sulla lieve entità dell’offesa non può prescindere da elementi oggettivi come la quantità della merce e la sua destinazione commerciale, ponendo limiti precisi a questa difesa.
Il Caso: Ricorso Contro Condanna per Contraffazione e Ricettazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di un individuo per i delitti di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. L’avvenuta prescrizione del reato previsto dall’art. 474 c.p.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Decisione della Cassazione e la Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le argomentazioni difensive. In primo luogo, ha giudicato l’eccezione di prescrizione come manifestamente infondata, dato che l’epoca dei fatti (agosto 2019) e il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) non permettevano di considerare estinto il reato.
Il fulcro della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto. La Corte ha validato pienamente il ragionamento della Corte d’Appello, che aveva già escluso l’applicabilità di tale istituto.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si basano su due elementi fattuali cruciali, ritenuti incompatibili con la nozione di ‘tenuità’ dell’offesa:
* Il numero dei pezzi contraffatti: La Corte territoriale aveva evidenziato come la quantità di articoli sequestrati fosse considerevole. Un numero elevato di prodotti falsi, secondo i giudici, indica un’operazione non occasionale o di minima entità, ma un’attività strutturata e potenzialmente dannosa per il mercato.
* La destinazione alla vendita: Gli articoli non erano per uso personale, ma erano destinati alla vendita all’interno di un esercizio commerciale. Questo aspetto qualifica la condotta come inserita in un contesto imprenditoriale, amplificandone la gravità e l’impatto offensivo. L’attività commerciale, infatti, presuppone un’organizzazione e una capacità diffusiva del prodotto illecito che mal si concilia con un’offesa di lieve entità.
La Cassazione ha concluso che la motivazione della Corte d’Appello era logica, coerente e priva di vizi, e che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già correttamente respinte in secondo grado.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un esercizio astratto, ma deve ancorarsi a dati concreti e oggettivi. Nel contesto dei reati contro la fede pubblica e l’economia, come la contraffazione, la quantità della merce e il suo inserimento in un canale di vendita commerciale sono indicatori decisivi della gravità della condotta.
Per gli operatori del settore, la lezione è chiara: non si può sperare di ottenere la non punibilità per un fatto oggettivamente rilevante, come la detenzione di un cospicuo numero di prodotti falsi destinati al commercio. La legge mira a colpire non solo il singolo atto di vendita, ma anche l’organizzazione che vi sta dietro, la cui pericolosità è proporzionale alla sua capacità offensiva, misurabile anche attraverso il volume dei beni illeciti trattati.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto in caso di vendita di prodotti contraffatti?
In linea di principio sì, ma questa ordinanza chiarisce che non è applicabile se il numero di articoli contraffatti è significativo e se questi sono destinati alla vendita in un’attività commerciale, poiché tali elementi escludono la tenuità dell’offesa.
Quali elementi valuta il giudice per escludere la particolare tenuità del fatto in questi casi?
Sulla base di questa decisione, il giudice valuta elementi oggettivi come il numero di beni contraffatti sequestrati e la loro chiara destinazione alla vendita al pubblico. Questi fattori sono considerati indicatori di una gravità non compatibile con la definizione di ‘fatto tenue’.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i suoi motivi erano manifestamente infondati. L’argomento della prescrizione era palesemente errato, mentre quello sulla tenuità del fatto si limitava a ripetere questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione considerata corretta e priva di vizi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisset che confermava la responsabilità della prevenuta per i delitti di cui agli artt. 474 cod.pen.;
-rilevato che l’eccezione di prescrizione di cui al secondo motivo è manifestamente infondata, stante l’epoca di commissione dei reati (epoca prossima all’agosto 2019) e termine massimo non inferiore ad anni sette e mesi sei per la fattispecie di cui all’art cod.pen.;
considerato che il primo motivo che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. reitera rilievi che la Corte di adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione che non presta il fianco a censura, segnalando l’impossibilità di qualificare l’offesa come particolarmente tenue in ragione numero dei pezzi contraffatti sequestrati e della destinazione degli stessi alla ve nell’ambito di un esercizio commerciale;
ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e dela somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagament:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024
La Consigliera estensore
Il Pr idente