Particolare tenuità del fatto: quando la gravità della condotta la esclude
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la gravità complessiva della condotta, inclusi gli aspetti successivi al reato, possa essere un elemento decisivo per negare tale beneficio, specialmente in materia di circolazione stradale.
Il caso: un grave incidente stradale e la richiesta di non punibilità
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un automobilista condannato in primo e secondo grado per il reato di lesioni personali stradali gravi. La dinamica dell’incidente era chiara: l’imputato aveva invaso la corsia di marcia opposta, causando un impatto frontale con un altro veicolo. A rendere la situazione più grave, dopo il sinistro, l’uomo si era allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso.
Nonostante la condanna, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: l’errata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero dovuto negare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che gli elementi usati per motivare il diniego (come la gravità della colpa) fossero già parte integrante del reato contestato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno confermato la validità del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello, la quale aveva correttamente valorizzato la serietà dell’episodio nel suo complesso.
Le motivazioni: gravità dell’offesa e il concetto di particolare tenuità del fatto
La Corte ha spiegato che, per decidere sull’applicabilità dell’articolo 131-bis c.p., il giudice deve valutare il carattere dell’offesa facendo riferimento ai criteri generali indicati dall’articolo 133, comma 1, del codice penale. Questi criteri includono la natura, la specie, i mezzi, l’oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell’azione, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, e l’intensità del dolo o il grado della colpa.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato che la motivazione dei giudici di merito era stata logica ed esaustiva. Erano stati considerati non solo l’impatto frontale, ma anche le circostanze concomitanti e successive, come l’invasione della corsia opposta e, soprattutto, il successivo allontanamento dal luogo del sinistro. Quest’ultimo comportamento, in particolare, è stato ritenuto un indice significativo della gravità della condotta e della mancanza di senso di responsabilità dell’imputato.
La Cassazione ha inoltre richiamato un principio consolidato: non è necessario che il giudice analizzi dettagliatamente tutti gli elementi previsti dall’art. 133 c.p. È sufficiente che indichi quelli ritenuti più rilevanti e decisivi per escludere la tenuità del fatto. In questa vicenda, la gravità complessiva della condotta è stata considerata un presupposto assente e, da solo, sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si limita a un’analisi astratta del reato, ma si estende a un giudizio concreto sulla condotta dell’imputato a 360 gradi. La decisione di fuggire dopo un incidente non è un dettaglio trascurabile, ma un comportamento che qualifica negativamente l’intera azione e ne dimostra una maggiore gravità. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, il messaggio è chiaro: l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto dipende strettamente dalla serietà e dalla responsabilità dimostrate, anche nei momenti immediatamente successivi alla commissione di un reato.
È possibile ottenere il beneficio della particolare tenuità del fatto dopo aver causato un incidente stradale?
In teoria sì, ma la decisione dipende da una valutazione complessiva della gravità del fatto. Come dimostra questa ordinanza, condotte quali l’invasione della corsia opposta e la fuga dal luogo del sinistro sono considerate sufficientemente gravi da escludere l’applicazione del beneficio.
Per negare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve analizzare tutti i criteri dell’art. 133 del codice penale?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è necessaria una disamina di tutti gli elementi di valutazione. È sufficiente che la motivazione si basi anche su un solo presupposto ritenuto decisivo, come la particolare gravità della condotta, per giustificare adeguatamente l’esclusione della causa di non punibilità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6951 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6951 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTECCHIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 26.11.2020 che, all’esito di rito abbreviato, lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 590 bis, comma primo ed ultimo cod.pen. e 590 ter cod.pen. e lo aveva condanNOME alla pena di anni uno, mesi quattro e giorni quattro di reclusione
Con l’unico motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 131 bis cod.pen. assumendo che gli elementi valutati ai fini del diniego già di per sé integrano le norme incriminatrici violate.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero, il giudice dell’impugnazione ha valorizzato, in modo del tutto esaustivo e logico, la gravità dell’incidente stradale anche per le circostanze concomitanti e successive all’impatto frontale e la condotta di guida che si è concretata nell’invasione della corsia opposta di marcia nonché il successivo allontanamento dal luogo del sinistro.
In ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto va ricordato che, ai fi dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità in esame, il giudizio s carattere dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’ 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rileva (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 resto, 01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 4.12.2023