Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Gravità della Condotta Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, escludendo la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva del comportamento dell’autore del reato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come determinati comportamenti possano essere considerati di gravità tale da precludere l’accesso a questo beneficio, anche in contesti di reati non particolarmente allarmanti come l’evasione.
Il Caso: Evasione e Ricorso per Cassazione
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.). La difesa aveva presentato ricorso in Cassazione, basandolo su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la tesi difensiva, la condotta del proprio assistito avrebbe dovuto rientrare in questa categoria, evitando così la condanna penale.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto tale richiesta, motivando la propria decisione sulla base di specifici elementi che delineavano una condotta tutt’altro che tenue.
La Decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per “aspecificità”. Questo significa che la difesa non ha adeguatamente contestato le ragioni fornite dalla Corte d’Appello, limitandosi a riproporre la propria tesi senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
La Cassazione ha, di fatto, avallato la valutazione del giudice di merito, ritenendola logica e ben fondata. La decisione si è concentrata non tanto sulla natura del reato in sé, quanto sulle specifiche modalità con cui è stato commesso, ritenute indicative di una gravità che esclude la “particolare tenuità”.
Le Motivazioni: Perché il Comportamento è Stato Ritenuto Grave?
La Corte ha individuato tre elementi chiave che, nel loro insieme, hanno reso la condotta dell’imputato incompatibile con il beneficio richiesto:
1. Evasione protrattasi per lungo tempo: Non si è trattato di un allontanamento momentaneo o di breve durata, ma di un’assenza prolungata, indicativa di una maggiore volontà di sottrarsi al controllo dell’autorità.
2. Svolgimento in un diverso Comune: L’imputato non si è limitato a rimanere nelle vicinanze del luogo di detenzione domiciliare, ma si è spostato in un’altra località, aumentando la difficoltà del rintraccio e dimostrando una maggiore pianificazione.
3. Fornitura di false generalità: Al momento del controllo, l’uomo ha fornito le generalità del proprio fratello. Questo comportamento è stato considerato un indice significativo di una spiccata capacità a delinquere e di una volontà di ingannare l’autorità, elementi che mal si conciliano con la tenuità del fatto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è astratta, ma deve essere ancorata alle concrete modalità dell’azione. Comportamenti accessori al reato, come la menzogna sull’identità personale, assumono un peso rilevante e possono trasformare un fatto, altrimenti considerato minore, in una condotta penalmente rilevante e meritevole di sanzione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’invocazione dell’art. 131-bis c.p. richiede un’attenta analisi di tutti gli aspetti della vicenda, poiché elementi che dimostrano una maggiore intensità del dolo o una maggiore pericolosità sociale dell’autore possono facilmente condurre al rigetto della richiesta.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per aspecificità?
Quando non contesta in modo specifico e adeguato le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre argomentazioni generiche già esaminate e respinte nel grado di giudizio precedente.
L’istituto della particolare tenuità del fatto si applica sempre in caso di evasione?
No, la sua applicazione non è automatica. Come chiarisce questa ordinanza, la gravità concreta della condotta, valutata sulla base di elementi come la durata dell’evasione, lo spostamento in un altro comune e la fornitura di false generalità, può escludere questo beneficio.
Fornire le generalità di un’altra persona al momento del controllo incide sulla valutazione della tenuità del fatto?
Sì, secondo la Corte, questo comportamento è un indice di gravità che va oltre il semplice reato di evasione. Dimostra una maggiore propensione a delinquere e una volontà di ingannare l’autorità, elementi che sono incompatibili con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35915 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
Visti gli atti e la sentenza impugnata che condanna il ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
esamiNOME l’unico motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la difesa non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugNOME, che ha posto a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità invocata dal ricorrente la gravità della condotta (evasione protrattasi per lungo tempo, in località di diverso Comune e fornendo, al momento del riconoscimento, le generalità del fratello), tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Con , ‘ere estensore