Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29276 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29276 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LOCRI il 09/12/1959
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
o–
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ha riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Locri, assolvendo l’imputato dal reato previsto dagli artt. 476 e 482
cod. pen. limitatamente agli episodi del 10 luglio 2019 e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato, nel resto, le precedenti statuizioni;
rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell’imputato per l’episodio
dell’Il luglio 2019;
ritenuto che il motivo sia fondato, dal momento che la stessa sentenza impugnata ha dato atto che il certificato medico prodotto dall’imputato del 10 luglio
2019 doveva ritenersi veridico, sicché lo stesso, prevedendo una prognosi di 3 giorni, doveva ritenersi legittimamente utilizzato, senza incorrere nel contestato delitto di
falso, anche per ottenere il rinvio del procedimento all’udienza dell’Il luglio 2019;
rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto;
ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo atteso che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., no può essere applicata ai reati che siano stati posti in essere mediante la reiterazione della condotta tipica, come avvenuto nel caso de quo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto in relazione all’episodio dell’Il luglio 2019, sicché, sul punto, la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, perché il fatto non sussiste, con eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione e che, nel resto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile,
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste in relazione all’episodio dell’Il luglio 2019 ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 25 giugno 2025.