Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo l’applicazione della particolare tenuità del fatto: la presenza di precedenti penali della stessa indole impedisce la concessione di questo beneficio. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i limiti di questa importante causa di non punibilità, introdotta per deflazionare il sistema giudiziario di fronte a illeciti di minima gravità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato era stato condannato a sette mesi di arresto e 3.000 euro di ammenda per una serie di reati, tra cui la guida senza patente, violazioni in materia di armi e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la motivazione dei giudici di merito su questo punto sarebbe stata mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
La Valutazione sulla Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della questione giuridica risiede nei criteri per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questa norma consente al giudice di non punire l’autore di un reato quando l’offesa al bene giuridico tutelato è di minima entità e il comportamento del reo risulta non abituale.
Nel caso specifico, la difesa sosteneva che i reati contestati fossero di per sé lievi e che, quindi, l’imputato avesse diritto al beneficio. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto questa tesi, basando la loro decisione su un elemento cruciale: la storia criminale dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno evidenziato come la difesa non si sia confrontata adeguatamente con un principio di diritto ormai consolidato. La giurisprudenza, infatti, stabilisce chiaramente che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata se l’imputato ha commesso più reati della stessa indole o plurime violazioni sorrette dalla medesima ratio punendi.
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato questo principio. La motivazione della Corte d’Appello, infatti, aveva dato “ineccepibile rilievo” agli “innumerevoli precedenti penali per reati della stessa indole” a carico dell’imputato. In particolare, era stato sottolineato come l’imputato si trovasse in una situazione di recidiva specifica per il reato di guida senza patente, essendo già stato condannato per lo stesso fatto con una sentenza divenuta definitiva nel 2018.
Questa reiterazione di comportamenti illeciti simili dimostra, secondo la Cassazione, una tendenza a delinquere che è incompatibile con la natura del beneficio richiesto. L’art. 131-bis è pensato per episodi isolati e marginali, non per chi manifesta una persistente inclinazione a violare la legge.
Conclusioni: L’Importanza della Condotta Pregressa dell’Imputato
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non si limita all’analisi del singolo episodio criminoso, ma si estende a una valutazione complessiva della condotta dell’imputato. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici e per reati della stessa indole, assume un peso determinante. Essi costituiscono un indice della “abitualità” del comportamento, un elemento che la legge indica espressamente come ostativo alla concessione del beneficio. Pertanto, anche un fatto oggettivamente lieve può non essere considerato “tenue” ai fini della non punibilità se si inserisce in un contesto di ripetuta illegalità, come correttamente statuito dalla Corte di Cassazione.
Quando non si può applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, non si può applicare quando l’imputato ha commesso più reati della stessa indole o ha numerosi precedenti penali. La recidiva e la commissione di violazioni sorrette dalla stessa finalità punitiva sono ostative alla concessione del beneficio.
Cosa si intende per “reati della stessa indole” nel contesto di questa ordinanza?
Si tratta di reati che, pur potendo essere diversi, rivelano una tendenza a commettere illeciti con caratteristiche e motivazioni simili. Nel caso specifico, la ripetuta guida senza patente è stata considerata una chiara indicazione di reati della stessa indole, dimostrando un’inclinazione a violare le norme del codice della strada.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché non ha affrontato il principio di diritto consolidato secondo cui la presenza di plurimi reati della stessa indole preclude l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente motivato il diniego del beneficio sulla base dei precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9237 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Considerato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese, in data 31 marzo 2022, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda relativamente ai reati di cui agli artt. 116, comma 15 e 17 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A), art. 4, I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo B), art. 707 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo proposto dal ricorrente, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e agli artt. 116, commi 15 e 17, cds, 4 I. 110/1975 e 707 cod. pen.) è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto non si confronta con il consolidato principio secondo il quale “la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole, ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio punendi (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262).
Ritenuto che nel caso di specie è stato correttamente applicato il suindicato principio di diritto e che la motivazione non risulta mancante, manifestamente illogica o contraddittoria (v. pag. 5, ove si attribuisce ineccepibile rilievo a “innumerevoli precedenti penali per reati della stessa indole” e dove si sottolinea che “l’imputato, proprio in merito alla guida senza patente, si trovava in una situazione di recidiva, essendo stata già accertata il 28.01.2018 con provvedimento divenuto definitivo”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente