Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Escludono il Beneficio
Il principio della particolare tenuità del fatto, introdotto per deflazionare il carico giudiziario ed evitare sanzioni penali per fatti di minima offensività, trova un’applicazione non automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la storia criminale di un imputato possa essere un ostacolo insormontabile per l’accesso a questo beneficio, anche a fronte di una condotta apparentemente banale. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri valutativi utilizzati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda una persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari che ha presentato ricorso in Cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte d’Appello per il reato di evasione (art. 385 c.p.). La motivazione dell’allontanamento dal domicilio, secondo l’imputato, era la necessità di fumare una sigaretta. Sulla base di questa circostanza, la difesa sosteneva che il reato dovesse essere considerato di particolare tenuità del fatto, e quindi non punibile.
La Decisione della Corte e la Particolare Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, la quale aveva escluso l’applicabilità dell’istituto della particolare tenuità sulla base di due elementi cruciali:
1. Assenza di nesso causale: Non è emersa alcuna connessione provata tra le condizioni di salute dell’imputato e la presunta necessità impellente di allontanarsi per fumare.
2. Precedenti penali: L’imputato presentava un curriculum criminale significativo, con plurimi e gravi precedenti penali, tra cui ben tre condanne specifiche per il reato di evasione.
È proprio quest’ultimo punto a essere dirimente. La presenza di precedenti specifici indica una tendenza a violare la legge e, in particolare, le prescrizioni relative alle misure cautelari, comportamento che mal si concilia con la valutazione di un’offesa come ‘tenue’.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sull’incompatibilità tra il comportamento abituale dell’imputato e i presupposti della causa di non punibilità. I giudici hanno sottolineato che la particolare tenuità del fatto non può essere valutata unicamente guardando alla materialità dell’azione (l’uscita per fumare), ma richiede un’analisi complessiva della condotta e della personalità del reo. I numerosi e gravi precedenti penali, specialmente quelli per lo stesso tipo di reato, sono stati interpretati come un indice di una certa pericolosità sociale e di un’abitudine a delinquere. Questa abitudine è per legge una causa ostativa all’applicazione del beneficio, in quanto il comportamento del colpevole non può essere definito ‘non abituale’. Di conseguenza, l’allontanamento, seppur per un motivo futile, non può essere considerato un episodio isolato e di scarsa importanza, ma si inserisce in un quadro di sistematica violazione delle norme.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto è un giudizio complesso che non si limita al singolo episodio. Il passato criminale di un individuo, e in particolare la recidiva nello stesso reato, assume un peso determinante. La decisione serve da monito: anche la violazione più lieve di una misura restrittiva, come gli arresti domiciliari, non sarà trattata con clemenza se commessa da chi ha già dimostrato in passato di non rispettare le decisioni dell’autorità giudiziaria. Pertanto, la condotta di vita e la storia personale dell’imputato restano elementi centrali che il giudice deve considerare per decidere se un reato meriti o meno la sanzione penale.
Uscire dagli arresti domiciliari per fumare una sigaretta può essere considerato un fatto di particolare tenuità?
No. Secondo la Corte, questa giustificazione non è sufficiente a rendere il fatto tenue, soprattutto in presenza di un profilo soggettivo negativo dell’imputato, come la presenza di precedenti penali specifici.
I precedenti penali di una persona influenzano l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, in modo decisivo. La Corte ha stabilito che plurimi e gravi precedenti penali, in particolare per lo stesso tipo di reato, sono incompatibili con la concessione del beneficio, poiché indicano un comportamento non occasionale e una certa propensione a delinquere.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la Corte non esamina il merito della questione perché il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge. In questo caso, ha portato alla conferma della condanna e all’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4440 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4440 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 05/11/1990
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME manifestamente infondato perché con corretta argomentazione cui la Corte di appello ha escluso che il reato ex art. 385 cod. per il quale è stato condannato costituisca fatto di particolare tenuità rimarcando che non è emersa una connessione fra le condizioni di salute dell’imputato e la necessità, da lui addotta, di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per fumare una sigaretta e che lo stesso presenta plurimi e gravi precedenti penali fra i quali tre per evasione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm nde.
Così deciso il 29 novembre 2024