Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Violenza Esclude il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione del sistema penale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come una condotta violenta, anche se non sfocia in lesioni, possa essere un ostacolo insormontabile per il riconoscimento di tale beneficio.
I Fatti del Caso: Minacce ai Pubblici Ufficiali
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo sottoposto alla misura della libertà vigilata. Durante un controllo volto a verificare il rispetto degli orari di permanenza domiciliare, l’uomo ha intimato con fare violento ai pubblici ufficiali di non effettuare ulteriori verifiche. Questa condotta ha portato a una condanna, che l’imputato ha cercato di contestare fino in Cassazione, sostenendo che il suo comportamento dovesse essere considerato di particolare tenuità del fatto e, quindi, non punibile.
Il Ricorso e la Particolare Tenuità del Fatto
Nel suo ricorso, la difesa ha lamentato che la Corte d’Appello avesse erroneamente omesso di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e non avesse motivato a sufficienza il rigetto di tale richiesta. Secondo il ricorrente, l’episodio doveva essere inquadrato in un contesto di minima offensività, tale da giustificare l’archiviazione del procedimento per tenuità.
La Valutazione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già respinto questa linea difensiva. I giudici di secondo grado avevano infatti ritenuto che la condotta violenta dell’imputato, finalizzata a ostacolare l’attività di controllo dei pubblici ufficiali, non potesse in alcun modo essere qualificata come di ‘scarsa offensività’. Questa valutazione, basata sull’analisi concreta del comportamento e del suo impatto, è stata il fulcro della decisione impugnata.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi del ricorso non erano altro che una sterile riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte nel grado precedente.
Il punto centrale della decisione della Suprema Corte risiede nella natura della valutazione sulla tenuità del fatto. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: stabilire se un fatto sia o meno di ‘particolare tenuità’ è un giudizio di merito, che spetta al giudice delle fasi precedenti del processo e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria. In questo caso, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e sufficiente, in quanto ha correttamente valorizzato l’elemento della violenza come indicatore di una non scarsa offensività.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocata quando la condotta, sebbene non abbia prodotto gravi conseguenze, manifesta un’intrinseca carica di violenza o di opposizione all’autorità. La valutazione del giudice di merito sulla gravità del comportamento è sovrana e difficilmente contestabile in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma della temerarietà dell’impugnazione.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, non si applica quando la condotta non è di ‘scarsa offensività’, come nel caso di un comportamento violento tenuto nei confronti di pubblici ufficiali per impedire loro di svolgere i propri doveri.
È possibile contestare la valutazione sulla gravità del fatto in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la valutazione sulla scarsa offensività del fatto è un giudizio ‘nel merito’ che non può essere riesaminato dalla Corte di Cassazione, la quale si limita a un controllo di legittimità sulla logicità della motivazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6915 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6915 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANZARO il 11/11/1959
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.. 131-bis e l’omessa motivazione della sentenza sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato, con valutazione nel merito non sindacabile in sede di legittimità, che la condotta violenta del ricorrente, sottoposto alla mi della libertà vigilata, con cui veniva intimato ai pubblici ufficiali di non effettuare ulterior in merito al rispetto degli orari di permanenza in casa, non fosse di scarsa offensività;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.