Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39952 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39952 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1602 sez.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
UP Ð 27/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nellÕinteresse di:
COGNOME NOME, nato a Palermo, il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale, contenente le conclusioni della difesa, trasmessa in data 20 novembre 2025 a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per lÕannullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la infondatezza manifesta del motivo unico prospettato in tema di negato riconoscimento della causa di esclusione della punibilitˆ per la particolare tenuitˆ del fatto di ricettazione attenuata riconosciuto in sentenza.
1.1. Il ricorrente ha ribaltato sul tavolo della legittimitˆ uno dei motivi di gravame spesi nel merito e respinto, con succinta ma congruente motivazione, dalla Corte territoriale.
Ed invero lÕoffesa non è stata stimata come particolarmente tenue, nei sensi di cui allÕart. 131cod. pen., in ragione della evidente finalitˆ speculativa della condotta, atteso che la bicicletta provento di delitto è stata rintracciata, proprio perchŽ il detentore lÕaveva offerta in vendita sulla piattaforma SUBITO.it., non limitandosi quindi a goderne personalmente (il conosciuto in epoca classica) per il soddisfacimento delle sue necessitˆ.
1.2. Il giudice della revisione nel merito ha, quindi, operato attingendo ai parametri normativi indicati al primo comma dellÕart. 133 cod. pen., attraverso lÕesame delle Òmodalitˆ della condotta e lÕesiguitˆ del danno o del pericoloÓ. Dall’analisi della predetta disposizione risulta che, al fine di divisare la particolare tenuitˆ dellÕoffesa, è ineludibile attingere al ÒserbatoioÓ di criteri indicati al solo primo comma dellÕart. 133 del codice sostanziale, che giˆ indirizza il giudice nella misura sanzionatoria del caso concreto. Non è tuttavia necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ivi elencati, essendo sufficiente lÕindicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647-01). Non pu˜ pertanto ritenersi che la motivazione spesa sia mancante o manifestamente illogica, nŽ pu˜ giudicarsi altrimenti contraddittoria. Tantomeno la decisione della Corte di merito risulta emessa in violazione di legge, in quanto non appare nella fattispecie compromesso alcun criterio legale di valutazione della gravitˆ (intesa come massa) dellÕoffesa; che, anzi, è stata apprezzata nella sua dimensione ontologica.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchŽ Ð ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.
La natura non particolarmente complessa delle questioni poste con i motivi di ricorso e lÕapplicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 27 novembre 2025. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME