Particolare tenuità del fatto: la valutazione va oltre il singolo reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale del diritto penale: i limiti di applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte chiarisce che, per valutare se un reato possa essere considerato non punibile ai sensi dell’art. 131-bis c.p., il giudice non deve limitarsi a considerare l’episodio in sé, ma deve estendere la sua analisi alla condotta complessiva dell’imputato, specialmente se questa rivela una generale insofferenza alle regole.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato sia in primo grado sia in appello per il reato di cui all’art. 73 del D.Lgs. 159/2011. Nello specifico, l’imputato si era messo alla guida di un veicolo pur essendo sprovvisto di patente, in quanto questa gli era stata revocata con un provvedimento del Prefetto. La revoca era una diretta conseguenza dell’applicazione, nei suoi confronti, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso era la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Valutazione sulla particolare tenuità del fatto
La difesa sosteneva che il reato commesso, considerato isolatamente, fosse di lieve entità e quindi meritevole di rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis c.p. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, confermando la decisione dei giudici di merito e dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su un’argomentazione solida e coerente con il proprio orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già ampiamente e congruamente motivato le ragioni per cui non sussistevano i presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità.
Il punto chiave è che la condotta dell’imputato non poteva essere considerata di natura lieve. Questo non solo per il reato specifico di guida senza patente, ma soprattutto perché l’imputato si era reso responsabile anche di altre condotte in violazione della misura di sorveglianza speciale. Tale comportamento complessivo dimostrava una chiara “refrattarietà al rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità”.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento costante, secondo cui il giudizio sulla tenuità dell’offesa, pur dovendo fare riferimento ai criteri dell’art. 133, primo comma, c.p., non richiede un’analisi di tutti gli elementi, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti più rilevanti. In questo caso, la refrattarietà dell’imputato è stata l’elemento decisivo che ha escluso la lieve entità del fatto.
I motivi del ricorso sono stati giudicati meramente reiterativi e generici, una semplice riproposizione di argomenti già motivatamente disattesi nei gradi di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico applicabile a reati di per sé non gravi. La valutazione del giudice deve essere più ampia e deve tenere conto della personalità e della condotta complessiva dell’autore del reato. Se emerge un quadro di sistematica inosservanza delle regole e delle misure imposte, come nel caso di specie, viene meno il presupposto stesso della tenuità, poiché il comportamento dimostra una pericolosità sociale e una tendenza a delinquere che sono incompatibili con il beneficio della non punibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, non si applica quando la condotta complessiva dell’imputato dimostra una ‘refrattarietà al rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità’. Anche se il singolo reato può sembrare lieve, la commissione di altre violazioni esclude il beneficio.
Perché la guida senza patente, dopo la revoca per sorveglianza speciale, non è stata considerata un fatto di particolare tenuità?
Perché l’imputato si era già reso responsabile di altre condotte in violazione della misura della sorveglianza speciale. Questo comportamento complessivo ha dimostrato un’indole non incline al rispetto delle regole, rendendo la sua condotta non ‘lieve’ ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa significa che i motivi del ricorso erano ‘meramente reiterativi e generici’?
Significa che la difesa non ha introdotto nuovi e validi argomenti giuridici, ma si è limitata a riproporre le stesse critiche e argomentazioni già presentate e respinte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello, senza contestare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14749 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il 22/09/1983
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato quella di primo grado relativa all’affermazione della penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 201 per essersi messo alla guida di un veicolo essendo sprovvisto di un titolo abilitante alla conduzione del mezzo in quanto revocato con provvedimento del Prefetto in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
con i due motivi di ricorso, Salsiccia lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.;
ritenuto che:
sulla questione oggetto di ricorso la Corte di appello si è ampiamente e congruamente soffermata escludendo la ricorrenza dei relativi presupposti in ragione della impalpabilità delle ragioni che dovrebbero giustificare l’affermazione della natura lieve della condotta di reato posta in essere dall’imputato il quale, peraltro, si è reso responsabile anche di altre condotte commesse in violazione della misura della sorveglianza speciale dimostrando, così, la refrattarietà al rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità;
giova, a tale proposito, richiamare l’orientamento costante di questa Corte secondo cui «ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio su tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 13 comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 6, n. 3631 del 20/12/2016, COGNOME, Rv. 269738; Sez. 2, n. 48737 del 21/07/2016, COGNOME, Rv. 268438);
a fronte della predetta motivazione, le censure si palesano meramente reiteratìve e generiche, trattandosi di critiche che si basano su una rinnovata prospettazione fattuale e reiterativa di argomenti già motivatamente disattesi;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 3/4/2025