Particolare Tenuità del Fatto: i Precedenti Penali Specifici Escludono il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione complessiva della condotta dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come i precedenti penali specifici possano essere un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio, specialmente quando indicano una tendenza a delinquere.
I Fatti di Causa: Il Ricorso contro la Condanna per Evasione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. In sede di appello, la sua difesa aveva richiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che l’episodio fosse di lieve entità. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto tale richiesta, confermando la condanna.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. La doglianza si concentrava sulla presunta erronea valutazione da parte dei giudici di merito, che non avrebbero adeguatamente considerato la scarsa gravità del comportamento contestato.
L’Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto in Presenza di Precedenti
Il cuore della questione giuridica ruota attorno a un requisito fondamentale per l’applicazione della particolare tenuità del fatto: l’occasionalità della condotta. La legge mira a premiare chi commette un illecito minore in modo isolato, non chi manifesta una propensione a violare la legge.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato il diniego del beneficio evidenziando che l’imputato era gravato da due precedenti condanne per il medesimo reato di evasione. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere l’occasionalità del comportamento e, di conseguenza, per negare l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni della Cassazione: I Precedenti Penali Ostacolano il Beneficio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo “aspecifico e manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno confermato la correttezza del ragionamento della Corte territoriale, sottolineando come essa si sia attenuta al principio enunciato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza “Tushaj” (n. 13681/2016). Secondo tale principio, la valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità deve essere effettuata in concreto, tenendo conto di tutti gli indici previsti dalla legge.
La presenza di due precedenti penali specifici è stata considerata un “dato di segno negativo” ostativo alla configurabilità del beneficio. La ripetizione dello stesso reato, infatti, indica una condotta non occasionale e un grado di colpevolezza più elevato, che mal si concilia con la ratio dell’istituto.
La Suprema Corte ha inoltre specificato che la valutazione della Corte d’Appello costituisce un “motivato apprezzamento di merito”, insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso generico dell’imputato non è stato in grado di inficiare la logicità e la coerenza della decisione impugnata, che ha implicitamente considerato anche la gravità oggettiva del fatto (l’evasione dal regime di detenzione domiciliare) e la colpevolezza dell’agente, in linea con i criteri dell’art. 133 c.p.
Le Conclusioni: L’Importanza della Condotta Complessiva dell’Imputato
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chi dimostra, attraverso la propria storia criminale, una certa familiarità con l’illecito. I precedenti penali, soprattutto se specifici e recenti, sono un elemento cruciale che il giudice deve considerare. Essi non solo minano il requisito dell’occasionalità, ma gettano anche un’ombra sulla colpevolezza dell’agente, impedendo di qualificare il reato come un episodio isolato e di minima importanza. La decisione finale ha quindi comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Una persona con precedenti penali può beneficiare della particolare tenuità del fatto?
Sì, ma con importanti limitazioni. Come chiarito dalla sentenza, se i precedenti sono specifici, cioè per lo stesso tipo di reato, è molto difficile che il beneficio venga concesso. La presenza di tali precedenti viene interpretata come un indicatore di una condotta non occasionale, requisito essenziale per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi di diritto e fornito una motivazione logica e coerente per negare il beneficio, basata sui precedenti penali dell’imputato. Tale valutazione costituisce un apprezzamento di merito, che non può essere riesaminato in sede di legittimità.
Quali sono i criteri principali per valutare la particolare tenuità del fatto?
I criteri principali, come richiamati dalla Corte, includono la valutazione di tutti gli indici di legge. Si deve considerare la gravità oggettiva del fatto (modalità della condotta, entità del danno o del pericolo), il grado di colpevolezza dell’agente e, soprattutto, l’occasionalità della condotta. I precedenti penali sono un elemento fondamentale per valutare quest’ultimo aspetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32330 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32330 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); esaminato il motivo di ricorso.
OSSERVA
Aspecifica e manifestamente infondata si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) per cui la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del requisito dell’occasionalità della condotta, con riferimento ai due precedenti penali per il medesimo titolo di reato da cui l’imputato era gravato. Dato di segno negativo, questo, che è stato considerato ostativo alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto.
Seppure implicitamente inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto di evasione dal regime di detenzione domiciliare e al grado di colpevolezza dell’agente, recidivo, alla stregua dell’art. 133, primo comma, cod. pen., trattasi a ben vedere di motivato apprezzamento di merito (Cass., Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018 (dep. 09/04/2019), Rv. 275635), che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, non vale ad inficiare e che risulta insindacabile da parte della Giudice di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il GLYPH /0 GLYPH 025.