Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Contano
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità della sanzione penale. Esso consente di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra limiti precisi, come evidenziato da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame chiarisce come la condizione personale dell’imputato e i suoi precedenti penali possano precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata nei gradi di merito per un reato contro il patrimonio. La difesa, nel corso del processo, aveva richiesto il proscioglimento per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta fosse di minima gravità. La Corte d’Appello, tuttavia, respingeva tale richiesta. Di conseguenza, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che i motivi presentati dalla difesa non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha quindi confermato la valutazione del giudice di merito, ritenendola corretta e ben motivata.
Le Motivazioni: Perché la particolare tenuità del fatto è stata negata?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui sia la Corte d’Appello prima, sia la Cassazione poi, hanno escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La valutazione non si è fermata alla sola materialità del fatto contestato, ma si è estesa a un’analisi complessiva della personalità dell’imputata.
I giudici hanno sottolineato due elementi cruciali:
1. La condizione personale dell’imputata: La ricorrente aveva numerosi precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio (furto). Questo dato è stato interpretato come un indicatore di una probabile fonte di sostentamento illecita e, quindi, di una tendenza a delinquere.
2. Gli strumenti posseduti: La persona era stata trovata in possesso di un numero significativo di oggetti destinati a forzare serrature.
Secondo la Corte, la combinazione di questi elementi delineava una ‘situazione prodromica’ alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio. In altre parole, la condotta non poteva essere considerata un episodio isolato e di minima gravità, ma si inseriva in un contesto di abitualità criminale che rendeva impossibile applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio consolidato: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non è un’operazione meramente matematica basata sul valore del bene o sulla lieve entità del danno. Il giudice deve compiere un’analisi globale che tenga conto anche della condotta successiva al reato e, soprattutto, della personalità e della storia criminale dell’imputato. La presenza di precedenti penali specifici e di altri indicatori di una propensione a delinquere può essere decisiva per escludere il beneficio, anche quando il singolo episodio, di per sé, potrebbe apparire di modesta entità. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente appellarsi alla minima offensività del fatto, ma è necessario dimostrare che esso rappresenti un evento del tutto sporadico e non indicativo di un’abitualità nel commettere reati.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si applica quando, nonostante la potenziale minima offensività del singolo fatto, la condotta si inserisce in un contesto più ampio che rivela una propensione a delinquere dell’imputato. Elementi come numerosi precedenti penali specifici e il possesso di strumenti per commettere reati possono escludere il beneficio.
I precedenti penali sono sufficienti da soli per escludere la particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, i numerosi precedenti penali per reati della stessa indole (in questo caso, furto), valutati unitamente ad altri elementi come il possesso di attrezzi da scasso, sono un fattore decisivo per indicare una ‘situazione prodromica’ alla commissione di nuovi reati e, quindi, per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa significa che un ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi d’appello?
Significa che il ricorso si limita a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza introdurre nuove questioni di diritto o vizi logici della sentenza impugnata. Un ricorso così formulato viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13164 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13164 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso, contestando il mancato proscioglimento ex art.131 bis c.p. in ragione della particolare tenuità del fatto (art. 707 cod. pen.), è inammissibile perché fondato su m che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla sentenza impugnata; la Corte territoriale (pagg. 4-5) ha sostenuto che, ten conto della condizione personale dell’imputata e del numero di oggetti dedicati a forzare serrature da lei occultati, nonché dei numerosi precedenti penali per furto quale probabile fo di sostentamento, risulta evidente la situazione prodromica alla commissione di ulteriori re contro il patrimonio, risultando pertanto impossibile l’applicazione dell’istituto di cui all bis c.p.;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024.