Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti e la Condotta la Escludono
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, volto a escludere la punibilità per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e incontra precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la continuità dell’attività criminosa e i precedenti specifici siano elementi ostativi a tale beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, tramite il suo difensore, si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
A sostegno della propria tesi, il ricorrente riteneva che il fatto contestato rientrasse nei parametri di lieve offensività delineati dalla norma. Inoltre, veniva sollevata una questione relativa alla confisca disposta nei gradi di merito, motivo che però non era stato precedentemente sottoposto all’esame della Corte d’Appello.
La Decisione della Corte e la Particolare Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. Gli Ermellini hanno ritenuto i motivi del ricorso generici e manifestamente infondati, offrendo una chiara interpretazione dei limiti applicativi dell’art. 131-bis c.p.
La decisione si articola su due punti principali: l’analisi dei requisiti per la non punibilità e le regole procedurali sulla formulazione dei motivi di ricorso in Cassazione. La Corte ha stabilito che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi complessiva della condotta dell’imputato, che include anche il suo passato giudiziario e la natura del reato commesso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse correttamente motivata. Il diniego dell’applicazione dell’art. 131-bis c.p. si fondava su due elementi concreti e decisivi:
1. La continuità dell’attività di spaccio: I giudici di merito avevano accertato che l’episodio non era isolato, ma si inseriva in un contesto di attività illecita protratta nel tempo. Questo aspetto è stato considerato incompatibile con un giudizio di minore offensività del fatto.
2. La precedente condanna per il medesimo reato: L’esistenza di un precedente penale specifico per un reato della stessa indole è stata valutata come un indice negativo, che preclude la possibilità di considerare il comportamento dell’imputato come non abituale e di scarsa gravità.
Questi due elementi, congiuntamente considerati, sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l’esclusione del beneficio. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla confisca, in quanto non era stato sollevato nel giudizio di appello. Introdurre una simile doglianza per la prima volta in sede di legittimità costituisce una violazione delle regole processuali, poiché implicherebbe una ricostruzione dei fatti non consentita alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale nell’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la valutazione non deve limitarsi al singolo episodio criminoso, ma deve estendersi a un esame complessivo della condotta e della personalità dell’imputato. La continuità dell’azione illecita e la presenza di precedenti specifici sono indicatori che rivelano una maggiore pericolosità sociale e una non trascurabile offensività, rendendo di conseguenza inapplicabile il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. La pronuncia conferma, inoltre, il rigoroso principio secondo cui i motivi di ricorso in Cassazione devono essere stati precedentemente dedotti in appello, pena la loro inammissibilità.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, non si applica quando emergono elementi come la continuità dell’attività illecita (in questo caso, lo spaccio) e una precedente condanna per lo stesso tipo di reato. Tali circostanze sono considerate ostative a un giudizio di minore offensività del fatto.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No, la Corte ha stabilito che un motivo di ricorso non proposto nel precedente grado di giudizio (l’appello) è inammissibile. La Corte di Cassazione non può esaminare questioni nuove che implicherebbero una ricostruzione dei fatti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1077 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1077 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 20/02/1995
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., è stata correttamente motivata richiamando elementi (la continuatività dell’attività di spaccio; la precedente condanna per il medesimo reato) ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto;
non è deducibile il motivo di ricorso sulla confisca perché non proposto in appello e involgente una ricostruzione in fatti non consentita alla Corte di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
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