Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45710 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è articolato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale che, con valutazione tipicamente “di merito”, non ha omesso di considerare gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. dando rilievo, in particolare, alla intensità del dolo ed al grado di colpevolezza desumibile dalle modalità del fatto (cfr., pag. 3 della sentenza); si deve qui ribadire che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità, il giudi sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’a 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina dì tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevan (cfr., Sez. 7 – , n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01) e che, in ogni caso, la motivazione del diniego ben può ricavarsi anche implicitamente dalle ulteriori valutazioni operate dal giudice sia in punto di responsabilità che di pena (cfr., Sez. 4 – , n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 – 01; Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 270033 – 01);
rilevato, peraltro, che il carattere non episodico della condotta in esame si desume dallo stesso tenore del capo di imputazione oltre che dalla contestata e riconosciuta recidiva qualificata (cfr., a tal proposito Sez. 5 – , n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Rv. 280250 – 01, in cui la Corte ha chiarito che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. non può essere applicata in caso di riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell’imputato per l’elevato grado di colpevolezza che essa implica);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente