Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13572 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13572 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Caserta il 09/04/1968
avverso la sentenza emessa il 23/09/2024 dalla Corte d’Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/09/2024, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in data 17/07/2020, nei confronti di NOME NOMECOGNOME in relazione come meglio specificato in rubrica – alla illecita detenzione e cessione di cocaina.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Si censura la sentenza per non aver adeguatamente valutato le modalità della condotta (di carattere rudimentale anche per l’assenza di cautele nel tenere nascosto lo stupefacente),
l’atteggiamento collaborativo e l’esiguità del quantitativo detenuto (pari a 45 complessive), e per avere conferito dirimente rilievo al precedente specific carico.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancat applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e della pena minimo edittale.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita rigetto del ricorso, per l’infondatezza del primo ordine di censure e l’inammissib dei rilievi formulati quanto al giudizio di bilanciamento e alla misura della pen
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per ciò che riguarda il primo motivo, il riferimento al precedente specifi (che ha dato luogo alla contestazione di una recidiva ritenuta da entrambi i giu di merito) deve essere integrato con quanto ulteriormente emerge dalla sentenza impugnata, con particolare riguardo alla cessione di un involucro di cocaina ad u soggetto appositamente giunto presso l’abitazione del LETIZIA, e al rinvenimento, all’interno della stessa, di 12 grammi lordi di cocaina, oltre ad una somma giustificata dall’imputato pari a 70 Euro. Dalla sentenza di primo grado, emer altresì l’elevato grado di purezza dello stupefacente rinvenuto in casa (cocain 61% e al 63%, utili per il confezionamento di 45 dosi), e la disponibilit materiale per il confezionamento (cfr. pag. 4 seg. della sentenza di primo grad
In tale contesto, deve ritenersi immune da censure la valutazione dei giudi di merito che hanno riqualificato i fatti ai sensi del comma 5 dell’art escludendo al contempo la possibilità di prosciogliere il LETIZIA ai sensi dell’a 131-bis cod. pen.
Quanto alla residua doglianza, è opportuno richiamare l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è t a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» ( Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 – 01). Nella specie, l Corte territoriale ha preso in esplicita considerazione gli elementi positivi a dalla difesa, ma non li ha ritenuti – con un giudizio insindacabile in questa s rispetto alla recidiva specifica confermata anche all’esito del giudizio di appel
Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 25 febbraio 2025
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