Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha parzialme riformato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale di Piac del 21 febbraio 2020 con cui COGNOME NOME era stato dichiarato colpevole del r di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S., confermando nel resto.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, lamentando violazione dì legge con riferim all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giu tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumib dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione p ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’ del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12 Venezia, Rv. 275940).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di m conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la re motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valuta grado di offensività della condotta, la circostanza che l’imputato abbia guidato di evidente ubriachezza, il successivo rifiuto spregiudicato di sottoporsi all’ nonché i precedenti per reati della stessa indole. Si tratta di cir indiscutibilmente significative che rientrano tra i parametri espressa considerati dall’art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sintetic
NOME
riportata risulta del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modi all’istituto dell’art. 131 bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, l d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
In relazione al secondo motivo di ricorso, va ricordato che, in tem circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fa cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contradd e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Co ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il r sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatt è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favor sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che e riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, A Rv. 230691).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudi limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pe che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del benef sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’ent reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Cor appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell trascurabile offensività della condotta emergente dall’assenza di pentimento in all’imputato o di condotte riparatorie nonché dalla presenza di precedenti pe suo carico per reati della stessa indole.
Il ricorrente non si confronta con l’apparato argomentativo, con cui e analiticamente illustrati i fattori negativi, che non consentivano il riconoscimen circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa d ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consig *ere estensore
Presidente