Particolare Tenuità del Fatto: Quando la Condotta Non È Occasionale?
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a requisiti precisi, tra cui l’occasionalità della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come la presenza di reati successivi della stessa indole possa escludere tale beneficio, anche per la violazione di misure di prevenzione.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato per la violazione di una misura di prevenzione. Nello specifico, il soggetto si era allontanato dalla propria abitazione, venendo fermato da una pattuglia alle 5:00 del mattino. La difesa aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo la minima offensività della condotta. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano rigettato la richiesta, portando il caso dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Secondo gli Ermellini, le argomentazioni della difesa erano generiche, manifestamente infondate e, in parte, riproponevano questioni già correttamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi che impediscono il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni: Lieve Entità e Occasionalità della Condotta
La Corte ha specificato le ragioni per cui il beneficio non poteva essere concesso.
1. L’Entità dell’Offesa
In primo luogo, il fatto non è stato considerato di ‘lieve entità’. La Corte ha sottolineato che l’allontanamento dall’abitazione, in violazione della misura di prevenzione, ha concesso al ricorrente una ‘libertà incontrollata in circostanze spazio-temporali indefinite’. Il fatto che sia stato scoperto solo casualmente da una pattuglia non attenua la gravità della violazione, che mina la finalità stessa della misura di prevenzione, ovvero il controllo di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso.
2. La Mancanza di Occasionalità
Il secondo e decisivo punto riguarda la non occasionalità della condotta. I giudici hanno evidenziato che l’imputato aveva riportato una condanna definitiva per un reato analogo, commesso pochi mesi dopo quello in esame. Questo elemento è stato ritenuto un ‘indice di una particolare propensione a disattendere le prescrizioni dell’Autorità’. La ripetizione del comportamento illecito, anche se successiva, dimostra un’attitudine contraria al requisito dell’occasionalità, che è essenziale per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il comportamento non poteva essere considerato un episodio isolato e sporadico.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è sufficiente che il danno o il pericolo siano minimi. È altresì necessario che la condotta sia occasionale. La valutazione dell’occasionalità non si limita al singolo episodio, ma può tenere conto del comportamento complessivo dell’autore, inclusi fatti-reato successivi che ne rivelino l’inclinazione a delinquere. Questa pronuncia consolida un orientamento rigoroso, volto a evitare che strumenti deflattivi come l’art. 131-bis c.p. vengano applicati a soggetti che dimostrano una persistente noncuranza delle norme giuridiche.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si applica alla violazione di misure di prevenzione?
Sì, in teoria può essere applicata, ma la sua concessione è soggetta a una valutazione caso per caso. Nell’ordinanza in esame, è stata negata perché la violazione non è stata ritenuta di lieve entità e, soprattutto, la condotta del soggetto non è stata giudicata occasionale.
Perché la condotta non è stata considerata occasionale?
Perché l’imputato aveva riportato una condanna definitiva per un reato identico commesso pochi mesi dopo. La Corte ha interpretato questo fatto come un chiaro indicatore di una propensione a violare le prescrizioni dell’autorità, escludendo quindi la natura sporadica ed eccezionale del comportamento, richiesta dalla norma.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2576 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LENTINI il 01/09/1990
avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 30 aprile 2024 – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge in relazione al denegato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. – in parte siano costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, e in parte siano manifestamente infondate.
Considerato che le stesse sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania con la sentenza impugnata.
Invero, in detta pronuncia si evidenzia che, diversamente da come invocato dalla parte, non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall’art. 131bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto di violazione di misura di prevenzione ex art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, di non lieve entità, considerato che il ricorrente ha goduto di una libertà incontrollata in circostanze spazio-temporali indefinite, visto che il suo allontanamento dall’abitazione è stato solo casualmente rilevato da una pattuglia intorno alle ore 5.00 del 2.2.2020. Si rileva, inoltre, che COGNOME ha riportato condanna definitiva per analogo fatto-reato commesso pochi mesi dopo di quello di cui si discute, ad indice di una particolare propensione a disattendere le prescrizioni dell’Autorità, il che porta ad escludere che si tratti di condotta occasionale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – col quale la difesa ritorna sull’esiguità del pericolo – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.