Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), e commi 2 bis, e 2 sexies D.Igs. n. 285/1992.
L’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per avere il giudice di prime cure impropriamente riqualificato il fatto- contestato ex art. 186 comma 2 lett. c), commi 2 bis e 2 sexies d.lgs. n. 285/1992- nel giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché violazione dell’art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei co relati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugNOME (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep, 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Ed invero, quanto al motivo afferente alla modificazione dell’imputazione, la Corte territoriale (pagg. 2 e 3) ha fornito completa e adeguata risposta, escludendo che la natura del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna dovesse precludere la possibilità per il giudice di riqualificare il fatto in contestazione atteso che la variazione dell’imputazione, peraltro in senso più favorevole all’imputato, ha fatto seguito all’attività difensiva dell’imputato e riguardava non già la sussistenza dello stato di ebbrezza, ma unicamente la quantificazione della sua
misura, compresa nella fascia tra 0,8 ed 1,5 g/I, più favorevole rispetto ai 2,02 g/I di cui all’originaria contestazione .
3.2 Manifestamente infondata, poi, è la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen., in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamene e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità, reputando decisive le modalità e la gravità della condotta di guida del COGNOME, il quale – avendo perso il controllo del veicolo e urtato contro un’autovettura in sosta regolare- si attivava per porre rimedio ai rischi generati dall’incidente da lui provocato, dimostrando la sua pericolosità per la circolazione stradale e l’incolumità degli utenti della strada.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da gli elementi di fatto concretarnente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli rite nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
N. 38173/2024 R.G.
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025