Particolare Tenuità del Fatto: Quando l’Offensività Esclude il Beneficio
La Suprema Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La decisione sottolinea come una valutazione concreta dell’offensività della condotta sia determinante per escludere tale beneficio, anche in contesti apparentemente di modesta gravità. Analizziamo insieme il caso e i principi di diritto espressi dai giudici.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’imputato era stato condannato per essersi allontanato dalla propria abitazione, raggiungendo un’area pubblica (un parcheggio e una strada) distante circa sessanta metri. La difesa ha basato il ricorso per cassazione su tre motivi principali: il presunto stato di necessità, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle pene sostitutive.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo inammissibile.
Lo Stato di Necessità
Il primo motivo, relativo alla sussistenza dello stato di necessità, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già logicamente confutato questa tesi, accertando che la condotta dell’imputato configurava un allontanamento volontario con il figlio e non un tentativo di rincorrerlo. Tale valutazione, essendo di merito e non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
L’Applicazione della Particolare Tenuità del Fatto
Il secondo motivo, cruciale nella vicenda, riguardava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che il fatto fosse di lieve entità. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso il beneficio in ragione della ‘non scarsa offensività del fatto’. La Corte ha ritenuto decisivo che l’imputato si fosse allontanato fino a raggiungere un luogo pubblico distante sessanta metri, collegato a un parcheggio e a una strada pubblica, circostanza che conferisce alla condotta una lesività non trascurabile.
Il Diniego delle Pene Sostitutive
Infine, anche il motivo relativo al diniego delle pene sostitutive è stato respinto. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d’Appello, che aveva basato la sua decisione sulla ‘negativa personalità’ del ricorrente e sulla scarsa valenza special-preventiva che tali pene avrebbero avuto nel caso concreto.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi sulla correttezza e logicità delle argomentazioni della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che la valutazione sul merito dei fatti, come la dinamica dell’allontanamento o l’apprezzamento della personalità dell’imputato, spetta ai giudici dei gradi inferiori e non può essere riesaminata in Cassazione se la motivazione è coerente e priva di vizi logici. La decisione sul rigetto della particolare tenuità del fatto è stata quindi confermata perché fondata su una concreta analisi della lesività della condotta, elemento centrale per l’applicazione dell’istituto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo. La sua applicazione richiede un’attenta valutazione da parte del giudice, che deve considerare non solo l’entità del danno o del pericolo, ma anche tutte le circostanze della condotta e il contesto in cui si è verificata. L’allontanamento, anche se per una distanza relativamente breve come sessanta metri, può perdere il carattere di ‘tenuità’ se avviene verso un luogo pubblico, manifestando un’offensività che il legislatore ha inteso comunque sanzionare. La decisione impone quindi una condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, sancendo la definitività della condanna.
Quando può essere escluso il beneficio della particolare tenuità del fatto?
Il beneficio può essere escluso quando, a seguito di una valutazione concreta, l’offensività del fatto non è considerata scarsa. Nel caso specifico, allontanarsi di sessanta metri dalla propria abitazione per raggiungere un parcheggio e una strada pubblica è stato ritenuto un comportamento con un grado di offensività tale da non poter essere considerato ‘tenue’.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo sullo stato di necessità?
Perché la Corte d’Appello aveva già effettuato una valutazione di merito, ritenuta logica e non sindacabile in sede di legittimità, concludendo che la condotta dell’imputato non era un tentativo di rincorrere il figlio, ma un allontanamento volontario dall’abitazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che il ricorso non viene esaminato nel merito. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro), e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31519 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASERTA il 14/08/1984
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si deduce la sussistenza dello stato di necessità è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha evidenziato, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto non illogica, che la situazione accertata deponesse per un allontanamento dall’abitazione con il figlio da parte del ricorrente e non di un suo tentativo di rincorrerlo;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., esclusa dalla Co di merito in ragione dell’apprezzata non scarsa offensività del fatto che aveva visto ricorrente, sì allontanarsi dall’abitazione per raggiungere un luogo distante sessanta metri dal abitazione, ma collegato con un parcheggio ed una strada pubblica;
rilevato che egualmente adeguata risulta la motivazione con cui, sulla base di una scarsa valenza special-preventiva al caso concreto assegnata alle pene sostitutive (in ragione della apprezzata negativa personalità del ricorrente), ha escluso l’accoglijmento della relativ richiesta formulata dalla difesa;
rilevato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025