Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23008 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOMENOME nato a TRADATE il 29/01/2000
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe lamentando violazione di legge in punto di mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. nonché motivazione apparente e contraddittoria sub specie di travisamento delle risultanze probatorie sotto il profilo della ritenuta grav del fatto e chiedendo, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
In data 4/6/2025 è stata depositata memoria a firma dell’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente che insiste per l’ammissibilità del ricorso e la rimessione d procedimento alla Sezione di appartenenza.
2. Il ricorso è inammissibile.
I motivi sopra illustrati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, quanto al secondo, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatori estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. – presentato anche sotto il profilo dell’ rata valutazione dei fatti di cui al processo – è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con riferimento alle modalità della condotta tenuta dall’imputato (art. 133 comma 1 n. 1 cod. pen.), all’intensità del dolo (art. 133 comma 1 n. 3 cod. pen.) e all’entit del pericolo cagionato (art. 133 comma 1 n. 2 cod. pen.) che ha ritenuto denotassero una complessiva gravità del fatto. Ciò sul rilievo che l’imputato, invero, dopo aver urtato il pedone COGNOME COGNOME, manifestava totale indifferenza alle conseguenze del proprio comportamento. In particolare, nonostante fosse pienamente consapevole di quanto accaduto, non si fermava e non prestava soccorso alla vittima. Inoltre, una volta raggiunto da COGNOME NOME – alla guida del veicolo che seguiva quello condotto dallo stesso imputato – che gli segnalava quanto accaduto e lo invitava a tornare indietro, rispondeva “lo so, è stato lui a buttarsi in mezzo al strada, è colpa sua”, senza tornare sul luogo del sinistro, al fine di consentire all propria identificazione e prestare soccorso alla persona offesa.
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E tale atteggiamento, oltre a risultare penalmente rilevante, secondo il lo argomentare della Corte milanese, appare contrario alle regole del buon viv comune, rivelando la sussistenza di un dolo dì particolare intensità.
Ciò è sufficiente – come sì legge in sentenza- per escludere l’applicaz dell’ad 131 bis cod. pen., non essendo necessario valutare la sussistenza di criterio previsto dalla norma, qualora taluni elementi risultino preponderanti valutazione complessiva circa la gravità del fatto (Sez. 1, n. 14559/2022).
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione c plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ch conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condo grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del peri (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condott tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costitu gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusion punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai cr cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quel nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di es sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milo Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazi di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’im subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del detto).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. p non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammiss bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente
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RG.
al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
mende.
Così deciso il 10/06/2025