Particolare tenuità del fatto: quando il sotterfugio esclude il beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che l’uso di metodi fraudolenti per commettere un reato è un elemento che, di per sé, può escludere questo beneficio. Analizziamo insieme la decisione.
Il caso in esame: il reingresso fraudolento in Italia
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava un cittadino straniero condannato per essere rientrato illegalmente nel territorio nazionale dopo un provvedimento di espulsione. La peculiarità della vicenda non risiedeva tanto nel reingresso in sé, quanto nelle modalità con cui era stato attuato. L’imputato, infatti, aveva utilizzato un sotterfugio per eludere i controlli: aveva assunto il cognome della moglie, cercando così di occultare la coincidenza tra la sua identità e quella del soggetto destinatario del decreto di espulsione.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, che aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, sostenendo la tenuità del fatto commesso.
La questione giuridica e la valutazione della condotta
Il nodo centrale della questione era stabilire se un reato come il reingresso illegale, commesso con modalità fraudolente, potesse comunque essere considerato di particolare tenuità del fatto. L’art. 131-bis c.p. richiede al giudice di valutare due indici-requisiti: le “modalità della condotta” e l'”esiguità del danno o del pericolo”.
La difesa sosteneva che il reato in sé non avesse cagionato un danno significativo. Tuttavia, la Corte d’Appello prima, e la Cassazione poi, si sono concentrate sul primo criterio: le modalità della condotta.
La decisione della Cassazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte territoriale era giuridicamente corretta e ben motivata. L’esclusione della particolare tenuità del fatto non era basata su affermazioni astratte, ma su un elemento fattuale concreto e specifico: la natura fraudolenta del reingresso.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la valutazione sulla tenuità del fatto richiede un’analisi complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie, tenendo conto dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, tra cui spiccano le modalità dell’azione e il grado di colpevolezza. L’aver sfruttato il sotterfugio di assumere il cognome della moglie non è un dettaglio trascurabile, ma una modalità della condotta che rivela una spiccata capacità a delinquere e un’intenzione elusiva premeditata. Questo comportamento fraudolento, finalizzato a ingannare le autorità, aggrava la condotta e dimostra una colpevolezza non compatibile con il concetto di “fatto tenue”. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta plausibile in fatto e corretta in diritto.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. non deve essere superficiale, ma deve scendere nel dettaglio delle modalità concrete dell’azione. L’utilizzo di inganni, sotterfugi o qualsiasi altro mezzo fraudolento per commettere un reato è un indice sintomatico di una maggiore gravità della condotta e di un più elevato grado di colpevolezza. Di conseguenza, anche per reati che astrattamente potrebbero sembrare di modesta entità, la presenza di una pianificazione fraudolenta può legittimamente impedire al reo di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si applica quando le modalità della condotta, come l’uso di mezzi fraudolenti, rivelano una significativa gravità e un grado di colpevolezza incompatibile con la tenuità del fatto.
Il rientro illegale in Italia commesso con l’uso di un nome falso può essere considerato un fatto di particolare tenuità?
No, secondo la sentenza analizzata, l’uso di un sotterfugio come l’assunzione di un cognome diverso per nascondere la propria identità è una modalità fraudolenta che esclude la configurabilità della particolare tenuità del fatto.
Cosa deve valutare il giudice per concedere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutte le peculiarità del caso concreto, considerando, ai sensi dell’art. 133 c.p., le modalità della condotta, il grado di colpevolezza che da esse si desume e l’entità del danno o del pericolo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto
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COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
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Ritenuto che l’unico motivo dedotto daAVV_NOTAIO COGNOME non supera il vaglio di inammissibilità perché generico, interamente versato in fatto e comunque manifestamente infondato.
La Corte distrettuale non ha ritenuto applicabile l’istituto previsto l’art. 13 bis cod. pen. per la gravità del fatto, desunta non da affermazioni apodittiche ma sostanziate da elementi fattuali concreti e specifici ossia le modalità particolarmente fraudolente del reingresso nel territorio nazionale avvenuto sfruttano il sotterfugio di assumere il cognome dlela moglie, cercando di occultare la coincidenza tra l’identità del soggetto espulso e quella del soggetto entrato con cognome di COGNOME.
Si tratta di motivazione plausibile in fatto ma anche giuridicamente corretta atteso che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590.).
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 6 giugno 2024.