Particolare Tenuità del Fatto: Quando il Rifiuto dell’Alcoltest non è un Reato Lieve
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9588/2024, ha affrontato un caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, stabilendo un importante principio sull’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La decisione chiarisce che la valutazione non può essere superficiale, ma deve tenere conto di elementi specifici come la gravità della condotta e l’intenzione dell’imputato. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i limiti di applicabilità dell’art. 131-bis del codice penale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 186, comma 7, del Codice della Strada, ovvero il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per verificare lo stato di ebbrezza. Dopo la conferma della condanna in appello, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nell’interpretare la legge, con una motivazione contraddittoria e illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello di escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. fosse pienamente legittima e fondata su una valutazione corretta degli elementi del caso. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Peso del Dolo e del Disvalore per la particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi delle motivazioni che hanno portato a negare il beneficio della particolare tenuità del fatto. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse correttamente valutato due aspetti cruciali:
1. Il disvalore oggettivo della condotta: Il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest non è una mera formalità. Si tratta di un comportamento che ostacola attivamente l’accertamento di una condizione di potenziale pericolo per la sicurezza stradale. Tale condotta, quindi, presenta un intrinseco e significativo disvalore sociale.
2. L’intensità del dolo: I giudici di merito hanno riscontrato una forte intenzionalità nel comportamento dell’imputato. Non si è trattato di una semplice esitazione o di un fraintendimento, ma di una scelta deliberata e consapevole di sottrarsi al controllo. Questa elevata intensità del dolo è stata considerata un elemento decisivo per escludere la tenuità del fatto.
La Cassazione ha concluso che l’argomentazione della Corte d’Appello era “immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie”. In altre parole, la decisione era ben motivata e non attaccabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo applicabile a tutti i reati di modesta entità. La sua concessione richiede una valutazione complessiva e approfondita del caso concreto. Per il reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest, questa sentenza invia un messaggio chiaro: la determinazione e la consapevolezza con cui si compie il rifiuto possono essere decisive. Un atteggiamento che denota un’elevata intensità di dolo e un palese disprezzo per le norme a tutela della sicurezza pubblica è sufficiente a impedire che il fatto possa essere considerato ‘particolarmente tenue’, con tutte le conseguenze penali che ne derivano.
È possibile applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto al reato di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest?
Sì, in linea teorica è possibile, ma la sua applicazione dipende da una valutazione concreta del caso. In questa specifica ordinanza, la Corte ha confermato la decisione di escluderla a causa della gravità della condotta e dell’intenzionalità dell’agente.
Quali elementi hanno portato i giudici a escludere la particolare tenuità del fatto in questo caso?
I giudici hanno basato la loro decisione su due elementi principali: il rilevante disvalore oggettivo della condotta (il rifiuto di collaborare a un accertamento cruciale per la sicurezza stradale) e l’elevata intensità del dolo riscontrato nel comportamento dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito della questione legale sollevata. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, erron applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 cod. strada e 13 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pe stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore ogget della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi appr con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il PricInte