Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9588 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9588 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME COGNOME ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, erron applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 cod. strada e 13 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pe stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore ogget della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi appr con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il PricInte