Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5822 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2023 del GIUDICE DI PACE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice di pace di Milano dichiarava NOME COGNOME colpevole del delitto di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), per essersi l’imputato trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, dal quale era stato espulso, in violazione dell’ordine di allontanamento impartitogli dal Questore di Milano in data 26 febbraio 2019.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione NOME COGNOME, con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.
Con tali motivi, egli denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza in relazione al mancato accoglimento da parte del giudice dell’istituto di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di c all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.
Il Procuratore generale ha concluso per una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso risultano essere Itnar~él infondati, quindi, meritevoli di una dichiarazione iel’inarrtm-tsc -s -ibiriràt 4L GLYPH ot-P
Le censure dedotte, sia per la violazione di legge che per il vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 GLYPH a particolare tenuità del fatto può essere considerata ove sia emersa l’esiguità, rispetto all’interesse tutelato, del danno o del pericolo rispettivamente derivati dalla commissione del reato,/dalla dccasionalità della violazione, dal ridotto grado di colpevolezza e dalla considerazione del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento penale può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato. Il provvedimento impugnato, sia pure con motivazione sintetica, spiega t con ragionamento congruo e immune da illogicità manifesta, la non applicabilità dell’istituto invocato a causa dello stato di detenzione dell’imputato, considerato dal Giudice “indice i carenza di volontà di
integrarsi nel tessuto sociale del Paese ospite”, NOME a
GLYPH
siano – si – a-ti –
addotti elementi ulteriori a sostegno di una diversa valutazione.
F
Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere~ rigettato il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. p pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali.
Così deciso il 24/10/2023