Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12922 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12922 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ilcorso proposto da:
NOME COGNOME nato a JESI il 19/01/1992
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizi motivazionali in relazione agli artt. 648, quarto comma, e 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato;
che, invero, la Corte d’appello ha motivato sul primo (cfr., pag. 4 della sentenza) aspetto con un apprezzamento in fatto non censurabile in questa sede essendo appena il caso di ribadire che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (cfr. Sez. 2, n, 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118 – 01);
che, inoltre, anche sotto il secondo profilo – posto che la pena prevista per il delitto di estorsione “non lieve” preclude l’accesso al beneficio – la sentenza impugnata non si presta a rilievi di legittimità essendosi i giudici d’appello conformati al principio per cui, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice dei merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 – 01);
che, nella specie, i giudici dell’appello hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4 sulla non esiguità del danno alla luce non solo del valore economico del bene, ma anche dell’ulteriore danno in ragione dell’appropriazione dei dati sensibili);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, in tema di sanzioni sostitutive, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, l’accertamento della sussistenza delle
condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, COGNOME, Rv. 286031 – 01; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276716 – 01);
che, inoltre, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la sostituzione delle pene detentive brevi, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr. Sez. 7, Ord. n. 32381 del 28/10/2020, COGNOME, Rv. 279876 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all’art. 133 cod. pen., le ragioni della mancata sostituzione (cfr., in particolare, pag. 4 sulla capacità a delinquere dell’imputato alla luce del comportamento successivo al fatto);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.