Particolare tenuità del fatto: non basta la poca droga se c’è scaltrezza
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, continua a essere un tema centrale nel dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che, anche in presenza di un reato classificato come di ‘lieve entità’, le modalità scaltre della condotta possono impedire il riconoscimento di tale beneficio. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, sebbene qualificato nella sua forma di ‘lieve entità’ ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Corte d’Appello aveva negato il beneficio non tanto per la quantità di droga, che era modesta, quanto per le specifiche circostanze dell’azione. L’imputato, infatti, aveva occultato la sostanza stupefacente, già suddivisa in più involucri, ai piedi di un albero vicino alla panchina dove era seduto. Questo comportamento, pur rudimentale, è stato interpretato come una modalità astuta e idonea a eludere i controlli, sintomatica di una certa capacità a delinquere.
Particolare Tenuità del Fatto: L’Analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e confermando la decisione dei giudici di merito. I giudici hanno ribadito che i requisiti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. sono due e devono sussistere congiuntamente:
1. La particolare tenuità dell’offesa: valutata sulla base delle modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell’art. 133 c.p.
2. La non abitualità del comportamento: esclude chi ha commesso in precedenza altri illeciti.
Nel caso specifico, la Corte si è concentrata sul primo requisito, sottolineando come le modalità dell’azione fossero indicative di un’offesa non così tenue.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un punto cruciale: la valutazione della tenuità dell’offesa non può limitarsi al solo dato quantitativo (la poca droga), ma deve estendersi a un’analisi completa della condotta. Il fatto di aver preventivamente suddiviso la sostanza in dosi e di averla nascosta in un luogo strategico per eludere i controlli è stato considerato un elemento decisivo.
Queste azioni, secondo la Corte, dimostrano una ‘non minimale capacità a delinquere’ che contrasta con la ratio della norma sulla particolare tenuità del fatto. La disposizione è pensata per episodi criminosi del tutto sporadici e privi di una reale pericolosità sociale, non per condotte che, seppur su piccola scala, rivelano una certa pianificazione e astuzia.
In sostanza, la Corte ha stabilito che la qualificazione del reato come ‘di lieve entità’ non comporta automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità. I due istituti operano su piani diversi: il primo attiene alla gravità oggettiva del reato in sé, il secondo a una valutazione più ampia che include le modalità soggettive della condotta dell’autore.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione: per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è sufficiente che il danno materiale o il pericolo causato siano minimi. È indispensabile che anche le modalità della condotta siano prive di quegli indici di scaltrezza, premeditazione o pericolosità che rivelano una propensione al crimine. Anche un reato di modesta entità, se commesso con astuzia, può essere considerato meritevole di sanzione penale, precludendo l’accesso all’art. 131-bis c.p. La decisione, quindi, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, riaffermando un’interpretazione rigorosa dei presupposti per la non punibilità.
Perché è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante la modesta quantità di droga?
La non punibilità è stata negata perché le modalità della condotta, ovvero l’occultamento della sostanza già suddivisa in dosi, sono state ritenute scaltre e indicative di una ‘non minimale capacità a delinquere’, elemento che esclude la tenuità dell’offesa.
Quali sono i requisiti necessari per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. secondo questa ordinanza?
L’ordinanza ribadisce che i requisiti sono due e devono coesistere: la particolare tenuità dell’offesa (valutata secondo le modalità della condotta e l’esiguità del danno) e la non abitualità del comportamento dell’autore del reato.
Un reato qualificato come ‘di lieve entità’ è automaticamente considerato di ‘particolare tenuità’?
No. Questa decisione chiarisce che la qualificazione di un reato come ‘di lieve entità’ (ad esempio, nello spaccio di stupefacenti) non garantisce l’applicazione automatica della causa di non punibilità. È sempre necessaria una valutazione specifica delle modalità concrete dell’azione per stabilire se l’offesa sia effettivamente ‘particolarmente tenue’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1594 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1594 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 01/01/1996
avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di NOMECOGNOME che contesta il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. in relazione all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché manifestamente infondato avendo la corte territoriale escluso l’applicazione della disposizione normativa in ragione del grado dell’offesa non tenue avuto riguardo non solo al quantitativo pur modesto, tantè che stata riconosciuta la fattispecie di lieve entità dell’art. 73 d.p.R. 309/90, ma in considerazione delle circostanze dell’azione sintomatiche di una non minimale capacità a delinquere tenuto conto che il medesimo imputato aveva occultato la sostanza stupefacente già suddivisa in più involucri ai 3104. 4n lk piedi dell’albero vicino alla panchinaiverA rs seduto adottando modalità di spaccio pur rudimentali ma nel contempo scaltre idonee ad eludere i controlli (cfr. pag. 3).
La norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la no abitualità del comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuità dell’offesa- si articola, a sua volta, in due “indici-requisiti”, che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa) mentre, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Ciò posto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di principi qui riportati e con motivazione non manifestamente illogica ha negato l’applicazione della causa di non punibilità.
Rilevato 5.1.’ pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
Il Consig GLYPH stensore GLYPH
Il Presidente