Particolare Tenuità del Fatto e Abitualità: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di modesta entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessiva che include anche la condotta passata dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza un principio cruciale: la presenza di precedenti penali, soprattutto per reati della stessa indole, è un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua condanna. L’imputato, nel corso del giudizio di secondo grado, aveva chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva però rigettato la richiesta. Di conseguenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio su questo punto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la decisione della Corte territoriale era basata su una motivazione congrua e non illogica, e quindi non sindacabile in sede di legittimità. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di tale pronuncia.
Le motivazioni sulla particolare tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui sia la Corte d’Appello prima, sia la Cassazione poi, hanno escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La motivazione si fonda su due pilastri:
1. Non Minima Offensività della Condotta: I giudici di merito hanno ritenuto che il fatto commesso non fosse così lieve da poter essere considerato di minima offensività. Questo primo elemento, legato alla natura stessa del reato, è una valutazione discrezionale del giudice che, se ben motivata, difficilmente può essere contestata in Cassazione.
2. Abitualità del Comportamento: Questo è l’elemento decisivo del caso. La Corte ha sottolineato come l’imputato avesse due precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio. Questa circostanza è stata interpretata come un chiaro indice di “abitualità del comportamento”, una delle condizioni ostative esplicitamente previste dalla legge per l’applicazione della particolare tenuità del fatto. La reiterazione di condotte illecite della stessa natura dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la finalità dell’istituto, pensato per episodi sporadici e isolati.
La Cassazione ha quindi confermato che la presenza di precedenti penali specifici non è un dettaglio trascurabile, ma un elemento centrale che il giudice deve considerare per valutare la personalità e la condotta complessiva dell’imputato.
Le conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere invocato come una scappatoia generalizzata. La sua applicazione richiede un’attenta analisi caso per caso che va oltre il singolo episodio criminoso.
Le implicazioni pratiche sono chiare: un imputato con precedenti penali, specialmente se relativi a reati della stessa indole, difficilmente potrà beneficiare di questa causa di non punibilità. La decisione serve da monito, evidenziando che il percorso criminale di un individuo ha un peso determinante nel giudizio e può precludere l’accesso a benefici previsti dalla legge per situazioni ritenute meritevoli. In sintesi, la “fedina penale” non è mai un foglio bianco e influenza concretamente l’esito del processo.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, sì, specialmente se i precedenti sono per reati della stessa indole, come in questo caso reati contro il patrimonio. La Corte considera i precedenti come un indicatore di ‘abitualità del comportamento’, una delle cause che impediscono l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni presentate nel ricorso sono così evidentemente prive di fondamento giuridico che il giudice può dichiararlo inammissibile senza un’analisi approfondita nel merito. In questo caso, la motivazione della corte d’appello è stata giudicata logica e sufficiente.
Quali sono i due principali motivi per cui è stata negata la particolare tenuità del fatto in questo caso?
I due motivi sono stati: 1) la ‘non minima offensività della condotta’, indicando che il reato non era considerato abbastanza lieve; 2) ‘l’abitualità del comportamento’, desunta dai due precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31403 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31403 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BITONTO il 07/03/1973
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.- peraltro non dedotto con l’atto di appello ma solo con conclusioni scritte depositate per il giudizio di secondo grado, celebrato in forma cartolare- è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con congrua e non illogica motivazione, ha escluso la particolare tenuità in considerazione della non minima offensività della condotta e della l’abitualità del comportamento, quest’ultima ricavabile dai due precedenti penali dell’imputato per reati contro il patrimonio (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.