Particolare tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria. Tuttavia, la sua applicazione è soggetta a precisi limiti, come ribadito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame chiarisce che la presenza di condanne definitive per reati della stessa indole configura una ‘abitualità del reato’ che osta all’applicazione di tale beneficio, anche se il singolo episodio è di lieve entità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna inflitta a un individuo per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Questione Giuridica: Abitualità del Reato e Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della controversia giuridica ruota attorno ai presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La difesa dell’imputato sosteneva che il reato contestato, preso singolarmente, possedesse i requisiti di tenuità necessari per escluderne la punibilità.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto tale tesi basandosi su un elemento cruciale: la condotta non occasionale dell’imputato. Dagli atti emergeva, infatti, una condanna definitiva a suo carico per ben cinque episodi di furto. Questa circostanza, secondo i giudici di merito, integrava pienamente la nozione di ‘abitualità del reato’, una delle condizioni ostative espressamente previste dalla legge per l’applicazione del beneficio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo ‘generico’. La motivazione di tale decisione risiede nel fatto che le argomentazioni difensive non si sono confrontate in modo specifico e critico con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In altre parole, la difesa non ha contestato efficacemente il ragionamento centrale della Corte d’Appello, ovvero che l’abitualità del comportamento criminale dell’imputato impediva di per sé il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Cassazione ha evidenziato come i cinque precedenti episodi di furto, oggetto di condanna definitiva, costituissero reati ‘della stessa indole’ rispetto a quello per cui si procedeva. Questa ripetitività dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con la natura occasionale del comportamento richiesta dall’art. 131-bis c.p. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo legato solo alla gravità oggettiva del singolo reato, ma richiede una valutazione complessiva della condotta dell’autore. La presenza di precedenti penali specifici, in particolare per reati della stessa indole, è un indicatore forte di ‘abitualità’ che preclude l’accesso all’istituto. Per i professionisti e i cittadini, ciò significa che la valutazione della propria storia giudiziaria è un passo imprescindibile per poter invocare con successo tale causa di non punibilità.
È possibile ottenere il beneficio della particolare tenuità del fatto se si hanno precedenti penali?
No, secondo questa ordinanza, la presenza di una condanna definitiva per cinque episodi di furto, considerati reati della stessa indole, integra l’ ‘abitualità del reato’, che è una condizione che impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto generico perché le argomentazioni difensive non hanno adeguatamente contestato la motivazione centrale (la ratio decidendi) della sentenza d’appello, la quale aveva negato il beneficio proprio a causa dell’abitualità del reato dell’imputato.
Cosa significa ‘reati della stessa indole’ in questo contesto?
Nel caso specifico, i precedenti cinque episodi di furto per i quali l’imputato era stato condannato in via definitiva sono stati considerati ‘della stessa indole’ rispetto al nuovo tentativo di furto, in quanto rivelano una tendenza costante a commettere lo stesso tipo di illecito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30225 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. (fatto commesso in Brescia il 10 marzo 2018);
che il ricorso per cassazione nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è generico, posto che le deduzioni a sostegno non si confrontano affatto con la ratio decidendi sottesa alla statuizione al riguardo, ossia l’abitualità del reato, ostat all’applicazione dell’istituto, desunta dalla condanna definitiva dell’imputato per cinque epis di furto, costituenti, all’evidenza, reati della stessa indole rispetto a quello di cui alla regiu (vedasi pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 luglio 2024