Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24481 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24481 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMINI IMERESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore di fiducia, avver la sentenza in epigrafe lamentando vizio motivazionale e violazione di legge punto di mancata applicazione dell’art. 131bis cod. pen. e chiedendo, pertan annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della ca di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quant Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sui punto ha argomen mente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità la negativa valutazione delle specifiche circostanze del fatto, in quanto l’o ricorrente conduceva un automezzo senza la patente prescritta ed era risultato destinatario di tre analoghe contravvenzioni contestategli meno di un anno pri ritenendo perciò logicamente che la reiterazione del reato in un così breve temporale mostrasse un’assoluta indifferenza alle precedenti contestazioni. Ino è stata ritenuta sussistente queila abitualità che esclude l’applicabilità del invocata.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione c plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, ch conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della cond grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del peri (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condott tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costit gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa dì esclusion punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai cr cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quel nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di es sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME
Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
Il reato per cui, si procede, non era prescritto all’atto dell’emanazione della sentenza impugnata, e non lo è nemmeno oggi, in quanto il reato per cui si procede, commesso nell’ottobre 2018, non è prescritti, atteso che ricade sotto le previsioni della c.d. riforma Orlando che, per tutti i reati cornrnessi dopo la sua entrata in vigore (3 agosto 2017) e fino al 31 dicembre 2019, data successivamente alla quale l’intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134.ha introdotto un termine di sospensione di diciotto mesi decorrente dalla data del deposito della motivazione della sentenza di primo grado.
Peraltro, nemmeno si sarebbe potuta porre in questa sede la questione di un’eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, COGNOME, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, COGNOME, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv. 256463).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024