Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica: i limiti di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’istituto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, è pensato per escludere la punibilità di reati minori e occasionali. Tuttavia, la presenza di precedenti penali specifici può trasformarsi in un ostacolo insormontabile, come chiarito in questa decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato in Corte d’Appello per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625, n.2, c.p.), ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale nel negare tale beneficio sarebbe stata contraddittoria.
La Questione Giuridica: Abitualità e Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della controversia risiede nell’interpretazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questa norma consente al giudice di non procedere alla condanna quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento dell’autore non è abituale. Il ricorrente sosteneva che, nel suo caso, i giudici di merito avessero errato nel valutare la sua condotta come abituale, negandogli così un beneficio a cui riteneva di aver diritto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente e ampiamente motivato il diniego del beneficio. La decisione si fonda su un presupposto chiaro: la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente, non risalenti nel tempo e relativi a delitti della stessa indole, è un elemento che dimostra l’abitualità della condotta.
Le Motivazioni: L’Abitualità della Condotta come Criterio Ostativo
La motivazione della Cassazione è lineare e si allinea a un orientamento consolidato, richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite (sent. n. 13681 del 2016). Il ragionamento dei giudici è il seguente:
1. Valutazione dei Precedenti: La Corte territoriale ha correttamente considerato i precedenti penali del ricorrente.
2. Stessa Indole dei Reati: I reati pregressi erano “della stessa indole” di quello per cui si procedeva, indicando una specifica inclinazione a commettere quel tipo di illecito.
3. Abitualità: La ripetizione di tali condotte criminose configura l'”abitualità” menzionata dall’art. 131-bis c.p. come causa ostativa all’applicazione del beneficio. L’istituto della particolare tenuità del fatto è riservato a episodi criminosi sporadici e occasionali, non a chi manifesta una serialità nel commettere reati.
Di fronte a questa chiara abitualità, la richiesta del ricorrente è stata giudicata infondata. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un’amnistia generalizzata per i reati di lieve entità. È uno strumento volto a deflazionare il sistema penale per fatti veramente marginali e, soprattutto, isolati nella vita di una persona. Chi ha già dimostrato una tendenza a delinquere attraverso precedenti condanne per reati simili non può beneficiare di questa norma. La decisione conferma che la valutazione dell’abitualità, basata su precedenti specifici e recenti, costituisce un filtro rigoroso per accedere al beneficio, garantendo che esso non venga esteso a soggetti che mostrano una persistenza nel comportamento criminale.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Non si applica quando il comportamento dell’autore del reato è considerato abituale. Secondo la sentenza, l’abitualità è dimostrata dalla presenza di precedenti penali recenti e per delitti della stessa indole.
Cosa si intende per “abitualità della condotta” ai fini dell’articolo 131-bis c.p.?
Si intende la ripetizione di comportamenti criminali che indicano una tendenza a delinquere, e non un singolo episodio isolato. La presenza di precedenti specifici è un indicatore chiave di tale abitualità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37021 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37021 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigraf con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625 cod.pen..
Il ricorso è inammissibile.
L’unico motivo, attinente alla dedotta contraddittorietà della motivazione in punto di esclusione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod è manifestamente infondato; atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha for ampia motivazione fondata, in relazione ai parametri ostativi previsti dal sudde articolo, sull’abitualità della condotta, atteso che il ricorrente è gra precedenti, non risalenti nel tempo, attinenti a delitti della stessa ind conformità ai criteri dettati da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, 266591 – 01).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025