Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di COGNOME del 22 novembre 2023 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Rovigo in ordine al reato di cui agli art 186 commi 2 lett. c), 2 bis e 2 sexies CdS commesso in Castelnovo Banano il 29 luglio 2019.
Rilevato che il COGNOME motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte di Appello con un percorso argomentativo cui il ricorrente non contrappone valida ragione in fatto o in diritto, o comunque, manifestamente infondato. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell’art. 1 comma 1 lett. c) d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 de 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, COGNOME, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudi di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi e la motivazione con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto nelle sue modalità concrete ( guida in orario notturno in strada extraurbana in assenza di catarifrangenti con causazione di incidente) non si presta ad essere censurata in questa sede.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di tremila euro in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere e COGNOME
re COGNOME