Particolare Tenuità del Fatto: Niente Sconto per Chi Causa un Incidente
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una valvola di sfogo del sistema giudiziario, consentendo di non punire reati di minima gravità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede un’attenta valutazione da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che, in caso di guida in stato di ebbrezza, aver causato un incidente stradale, anche con lievi conseguenze, è un elemento che osta al riconoscimento di tale beneficio. Analizziamo insieme la decisione.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale. La vicenda specifica riguardava un incidente a seguito del quale la persona trasportata a bordo del veicolo aveva dovuto ricorrere a cure mediche. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso su due principali doglianze:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: si contestava il regolare funzionamento dell’etilometro, strumento utilizzato per accertare lo stato di ebbrezza.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: si sosteneva che il fatto, nel suo complesso, dovesse essere considerato di particolare tenuità e, quindi, non punibile.
La Decisione della Corte: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Gli Ermellini hanno smontato entrambe le argomentazioni difensive con motivazioni precise e aderenti alla giurisprudenza consolidata.
Il Rigetto della Doglianza sull’Etilometro
In primo luogo, la Corte ha liquidato la contestazione sul funzionamento dell’etilometro come del tutto generica e aspecifica. I giudici hanno ribadito un principio cardine del processo penale: un’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata, mettendo in correlazione le censure con le motivazioni del giudice di merito. Limitarsi a sollevare un dubbio generico, senza fornire elementi concreti, rende il motivo di ricorso inammissibile.
L’Esclusione della Causa di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto corretta e ben motivata la decisione dei giudici di merito di non applicare tale beneficio. La valutazione sulla tenuità dell’offesa deve essere condotta sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale, che includono le modalità dell’azione e l’entità del danno o del pericolo.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è stata netta. Le modalità dell’azione sono state definite ‘allarmanti’ proprio perché l’imputato, guidando in stato di ebbrezza, aveva causato un sinistro stradale. Questo evento, che aveva peraltro reso necessarie cure mediche per un’altra persona, ha fatto sì che il danno o il pericolo non potessero in alcun modo essere considerati ‘esigui’. La Corte ha sottolineato come la giurisprudenza sia costante nell’affermare che, per escludere il beneficio, è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti per qualificare l’offesa come non tenue, senza dover analizzare tutti i parametri dell’art. 133 c.p. In questo caso, il sinistro stradale è stato l’elemento decisivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento: la commissione di un reato come la guida in stato di ebbrezza, se aggravata dal verificarsi di un incidente stradale, difficilmente potrà beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione conferma un orientamento rigoroso che valorizza la tutela della sicurezza stradale. L’aver messo in concreto pericolo l’incolumità altrui, causando un sinistro, è una circostanza che eleva la gravità del fatto oltre la soglia della ‘tenuità’, rendendo meritata la sanzione penale. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando si può escludere la non punibilità per particolare tenuità del fatto in caso di guida in stato di ebbrezza?
Secondo la sentenza, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto viene esclusa quando le modalità dell’azione sono allarmanti. Nel caso specifico, l’aver causato un sinistro stradale che ha richiesto cure mediche per il passeggero è stato ritenuto un elemento sufficiente a considerare l’offesa non di lieve entità.
Perché il motivo di ricorso sul malfunzionamento dell’etilometro è stato respinto?
La Corte lo ha respinto perché la doglianza è stata ritenuta ‘generica e aspecifica’. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica dettagliata e correlata alle motivazioni della sentenza impugnata, non può limitarsi a sollevare dubbi generici senza argomentazioni specifiche.
Causare un incidente stradale impedisce sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
La sentenza stabilisce che causare un sinistro stradale con conseguente necessità di cure mediche per terzi è una circostanza che rende il danno o il pericolo ‘non esigui’, e quindi osta all’applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questo suggerisce che, in tali circostanze, è altamente improbabile che il beneficio venga concesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SCIACCA il 13/10/1976
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato sentenza del Tribunale di Sciacca che ha dichiarato NOME colpevole del reato di cui all’art comma 2, lett. c), 186 bis CdS.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reg funzionamento dell’etilometro e alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto al dedotto mancato funzionamento dell’etilometro, la doglianza è del tutt generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazi della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argoment dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Se 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME).
In ordine al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 1 la motivazione della Corte territoriale è rispettosa della consolidata giurisprudenza di q Corte di legittimità, secondo cui ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio su dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma prim pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ess sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti r (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 GLYPH Rv. 274647 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Cort territoriale sottolinea , con ragionamento privo di aporie logiche, che le modalità dell’a erano comunque allarmanti, posto che il ricorrente aveva causato un sinistro stradale cui e conseguita la necessità di cure mediche per la persona trasportata, si che il danno o il peri non potevano considerarsi esigui.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente ( Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr gye.r-sa-Fineatd della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Preff.ente