Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28797 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28797 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il 24/04/1986
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza emessa il 4 dicembre 2024, ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-bis D.Lgs. n. 285/1992, alla pena mesi due di arresto ed euro 600,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei, con beneficio della pena sospesa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis c.p. in relazione all’art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2-bis D.Lgs. 285/1992, lamentando il mancato riconoscimento del beneficio della particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di fornire motivazione adeguata al diniego dell’invocato beneficio, sostenendo che la condotta avrebbe prodotto un sinistro solo a causa dell’impatto con un cinghiale e che le condizioni psicofisiche dell’imputa risultavano normali ad eccezione dello shock derivato dal sinistro stesso.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità previs dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione comples congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discre del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, s non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativ motivazione non presenta discrasie di ordine logico.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente motivato l’esclusione della causa di non punibilità valorizzando: a) le modalità della condotta, essendosi l’imputato messo all guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcol, presentando tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti previsti dalla legge (1,12 g/I); b) l’entità del pericolo, egli messo a repentaglio la sicurezza stradale in ragione della condotta di guida che ha provocato un sinistro stradale; c) il grado di colpevolezza desumibile dalle predette circostanze
Nella fattispecie, il significativo superamento del limite legale e le concrete modalità de condotta non consentivano di ritenere il fatto di particolare tenuità, essendo sta
correttamente esclusa l’applicabilità dell’istituto, avendo il fatto illecito generato un co concretamente e significativamente pericoloso.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), a versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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