Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LAMEZIA TERME il 27/04/1984
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma d alla pronuncia del Tribunale della stessa sede dell’Il marzo 2024, ha rideterminato la pena, con lizionalmen sospesa, inflitta ad NOME COGNOME in anni uno di arresto ed euro 3.000 di ammE nda, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2 bis, d. Igs. n. 285/1992, comme ;so in R 23 novembre 2020, confermando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Avverso la sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre cassazione, articolando due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all 131 bis. cod. pen.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine I dinieg riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pe i.
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Entrambi i motivi non si co Ifrontan la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata ;u definite e significative acquisizioni probatorie, non assolvendo così la tipica funzione dell’i npugnazi quella di realizzare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ria rso, richie dall’art.581 cod.proc.pen.
In particolare, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha disatteso I3 richiesta di considerare il fatto come particolarmente tenue, ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen , in quan condotta tenuta dal Furgíuele era stata caratterizzata da particolare pericolos ità, tant provocare un sinistro stradale che aveva coinvolto diverse autovettura (foglio 3 c ella senten impugnata) (cfr. Sez. 6, n. 35195 del 2022, Rv. 283731; Cass., Sez. 7, n. 10481 del 2022, Rv. 283044; Sez. 3, n. 50782 del 2019, Rv. 277674). A fronte di tale motivazione, i ricorrente limita ad affermare l’applicabilità della causa di esclusione della pena in ·gione incensuratezza dell’imputato, non aduso all’assunzione di alcol ed alla occasionali dell’accaduto, in concreto di limitata pericolosità
Il motivo, che si limita a reiterare la richiesta già avanzata nel merito, GLYPH meramente assertivo e non tiene conto del concreto accertamento, esplicitato dalla sentenza, di particol pericolo per il regolare andamento della circolazione stradale derivante dalla con( otta di gu in stato di ebbrezza, che aveva procurato un incidente con coinvolgimento di più autoveicoli dunque di rilevante pericolo. E( invero, proprio come avvenuto nel caso di speci a, in tema guida in stato di ebbrezza, l’assenza dei presupposti per l’applicabilità della ,:ausa d punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle conc ate mo di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non es (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).
Nella specie la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento alle condizioni li tem luogo del fatto da cui deriva un pericolo per gli altri utenti della strada.
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Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha correttan ente esclus con congrua motivazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti genericho di cui all’a
62 bis cod. pen., all’esito di una valutazione negativa sia delle modalità chll’azione dell’atteggiamento processuale tenuto dall’imputato (foglio 3 della sentenza im )ugnata) (cf
Sez. 4, n. 32872 del 2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 2017, Rv. 270986; Se 6, n. 20818
del 2002, Rv. 222020), facendo riferimento al notevole tasso alcolemico risc )ntrato e,’
coinvolgimento di più autovetture; ciò è conforme all’insegnamento seconc o il quale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la specifica din °straziane
elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimi mente de il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, COGNOME, Rv. 275640; Sez. 3, n. 24128
18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha
e
naliticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base do Ila manca
di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli ele nenti o indicati.
All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di E uro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte ( ost., sent. n 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spes processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2 aprile 2025.