Particolare Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Escludono il Beneficio
La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, offre importanti chiarimenti su due aspetti procedurali e sostanziali del diritto penale: la gestione degli errori materiali nelle sentenze e i limiti all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Quest’ultimo punto è cruciale, poiché la Corte ribadisce come un passato criminale caratterizzato da abitualità precluda l’accesso a questo istituto, pensato per deflazionare il sistema giudiziario di fronte a reati di minima offensività. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Un Tentativo di Furto e il Ricorso in Cassazione
Due donne vengono condannate in primo e secondo grado per il reato di tentato furto. Insoddisfatte della decisione della Corte d’Appello di Torino, entrambe decidono di presentare ricorso per Cassazione, sollevando due questioni distinte.
La prima ricorrente basa la sua difesa su un vizio procedurale: a suo dire, il reato si sarebbe prescritto prima della sentenza d’appello. La sua tesi si fonda sulla data del commesso reato indicata nella sentenza, il 16 febbraio 2016, che farebbe scadere i termini di prescrizione al 21 settembre 2023.
La seconda ricorrente, invece, contesta la mancata applicazione nei suoi confronti dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i ricorsi, dichiarandoli entrambi manifestamente infondati e quindi inammissibili.
L’Errore Materiale sulla Data del Reato non Salva dalla Prescrizione
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte ha rapidamente risolto la questione. I giudici hanno accertato che la data del 16 febbraio 2016, riportata nella sentenza, era un semplice errore materiale. Tutti gli altri atti del procedimento, inclusi il decreto di citazione a giudizio e le denunce originali, indicavano chiaramente e correttamente la data del 16 febbraio 2018. La Corte ha evidenziato che era già intervenuta un’ordinanza di correzione di tale errore. Di conseguenza, il termine di prescrizione deve essere calcolato dalla data corretta, posticipando la sua scadenza al 21 settembre 2025. Il ricorso, pertanto, è stato respinto in quanto basato su un presupposto errato.
L’Abitualità della Condotta e la Particolare Tenuità del Fatto
Il cuore della sentenza risiede nell’analisi del secondo ricorso, relativo alla particolare tenuità del fatto. La Corte d’Appello aveva negato il beneficio alla ricorrente a causa dei suoi numerosi e specifici precedenti penali: ben sette condanne definitive per furti e rapine. La Cassazione ha confermato questa linea, ritenendola giuridicamente ineccepibile.
L’articolo 131-bis c.p. richiede, tra le varie condizioni, che il comportamento dell’autore non sia abituale. La Corte ha richiamato la fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, n. 13681 del 2016), che ha chiarito il concetto di “comportamento abituale”. Secondo tale orientamento, l’abitualità si configura quando l’autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole, oltre a quello per cui si procede. Nel caso di specie, i sette precedenti specifici dimostravano in modo “inequivocabile” una “serialità di comportamenti” che integrava pienamente la nozione di abitualità, rendendo impossibile l’applicazione del beneficio.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su un duplice e solido ragionamento. Da un lato, viene riaffermato il principio secondo cui un mero errore di trascrizione in una sentenza, se smentito da tutti gli altri atti processuali e debitamente corretto, non può invalidare il giudizio né alterare istituti come la prescrizione. Dall’altro, e con maggiore peso sostanziale, la Corte ribadisce che l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un beneficio accessibile a chiunque commetta un reato di lieve entità. La valutazione del giudice deve estendersi alla condotta complessiva dell’imputato. La presenza di una storia criminale costellata di reati della stessa natura non è un semplice dato biografico, ma la prova di una tendenza a delinquere che è incompatibile con la ratio dell’art. 131-bis c.p. La norma mira a escludere la punibilità per fatti occasionali e minimi, non per episodi che si inseriscono in una consolidata carriera criminale.
Le Conclusioni
Questa sentenza consolida due importanti principi per la pratica legale. In primo luogo, sottolinea la necessità di una verifica attenta di tutti gli atti processuali prima di sollevare eccezioni basate su apparenti vizi formali di una sentenza. In secondo luogo, e più significativamente, traccia una linea netta sull’applicazione della particolare tenuità del fatto: non è sufficiente guardare alla gravità del singolo episodio, ma è indispensabile analizzare il profilo dell’autore. L’abitualità della condotta, comprovata da precedenti penali specifici, agisce come una barriera invalicabile per l’accesso a questa causa di non punibilità, confermando la volontà del legislatore di non premiare la criminalità seriale, anche se manifestata attraverso reati di modesta entità.
Un errore sulla data del reato in una sentenza può portare alla prescrizione?
No, non se si tratta di un “errore materiale” e la data corretta è presente in altri atti fondamentali del processo, come il decreto di citazione a giudizio e le denunce. La Corte può correggere tale errore, e la prescrizione si calcola sulla data effettiva del reato.
Cosa si intende per “abitualità della condotta” che impedisce l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Secondo la sentenza, che richiama un orientamento delle Sezioni Unite, il comportamento è considerato abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati della stessa indole oltre a quello per cui si sta procedendo. La presenza di un tale curriculum criminale dimostra una serialità che osta alla concessione del beneficio.
Avere precedenti penali specifici esclude sempre la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa decisione, avere plurimi precedenti specifici (in questo caso, sette condanne per furti e rapine) fonda la recidiva e dimostra un’abitualità nel commettere reati. Questa condizione è ostativa all’applicazione dell’istituto della particolare tenuità, che richiede che la condotta non sia abituale.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 560 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CASORATE PRIMO il 21/08/1984 COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il 30/01/1991
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; • udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandria co cui NOME NOME e NOME erano state dichiarate colpevoli di tentativo di e condannate alla pena rispettivamente di mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 180 di mul e mesi 4 e giorni 10 di reclusione ed euro 102 di multa.
Propongono ricorso per Cassazione le imputate.
2.1 Termini NOME lamenta vizio di violazione di legge con riferimento al decor del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia di appello. I contestato ( furto semplice), commesso il 16 febbraio 2016, considerata la sospensione de termini intervenuta dal 16 aprile al 21 maggio 2021, risulta prescritto il 21 settembre anteriormente alla pronuncia della Corte d’appello, emessa il 15 febbraio 2024.
2.2 NOME NOME denuncia, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME è manifestamente infondato.
La data del commesso reato è stata riportata nella intestazione della sentenza il febbraio 2016 per mero errore materiale. Il decreto di citazione a giudizio, regolarme notificato all’imputata, contiene la precisa descrizione dell’accusa indicando, quale d dei fatti contestati, il 16 febbraio 2018, e la medesima data risulta riportat denunce sporte dalla commessa del supermercato. Risulta inoltre in atti l’ordinanza d correzione dell’errore materiale della sentenza nel senso che, nel capo di imputazione ove indicato quale data dei commessi reati il 16 febbraio 2016, la data venga corrett nel” 16 febbraio 2018″. Ne deriva che la prescrizione del reato si colloca al 21 settemb 2025 e pertanto il termine non è ancora decorso. (-
Anche ricorso proposto da NOME è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, nel respingere il motivo di appello inerente alla applicazione della speci causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen, dà atto dei plurimi prec specifici dell’mputata ( sette condanne definitive per furti e rapine) su cui si f recidiva contestata. L’art. 131 bit I ktfiT ) ; e 1 d -L’ e, ai fini del beneficio, che la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito che il comportamento è abituale quando l’autor ha commesso almeno altri due reati della medesima indole oltre a quello per cui si procede (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 , COGNOME, Rv. 266591 – 01) E’ dunque conforme ai principi il diniego dell’applicazione in favore della Demetrio dell’art.1 cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti di rilevanz ”
penale considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’is particolare tenuità.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussisten di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinab euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle a Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
Il Consigli GLYPH estensore
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Il Presidente,