Particolare tenuità del fatto: la Cassazione traccia i limiti per il porto di armi improprie
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è uno degli istituti più discussi nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 22799/2024) offre un importante chiarimento sui criteri che ne escludono l’operatività, specialmente in relazione al reato di porto ingiustificato di armi improprie. Il caso riguarda un uomo condannato per aver portato con sé una sbarra metallica di notevoli dimensioni, il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo e secondo grado alla pena di sette mesi di arresto e 1.200 euro di ammenda per il reato previsto dall’art. 4 della Legge 110/1975. L’imputazione nasceva dal fatto di essere stato sorpreso, in orario notturno, a portare con sé una sbarra metallica lunga 44,5 centimetri e con un diametro di quasi 2 centimetri. La Corte d’Appello di Firenze, confermando la condanna, aveva già respinto le argomentazioni difensive.
I Motivi del Ricorso: Particolare Tenuità del Fatto e Attenuanti Generiche
La difesa ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. La violazione dell’art. 131-bis del codice penale, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato il diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, la condotta era stata meramente episodica e l’offesa esigua.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiustificata.
La difesa chiedeva, in sostanza, un riesame nel merito della vicenda, puntando a dimostrare che il fatto, nel suo complesso, fosse di così lieve entità da non meritare una sanzione penale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con la giurisprudenza consolidata.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Il Collegio ha stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente valutato tutti gli elementi per escludere la particolare tenuità del fatto. La decisione si fonda su una serie di fattori oggettivi che, sommati, delineano una situazione di pericolo tutt’altro che trascurabile:
* Le dimensioni dell’oggetto: una sbarra di quasi mezzo metro è un’arma potenzialmente letale.
* La capacità offensiva: l’oggetto metallico aveva un’elevata potenzialità lesiva.
* Le modalità di trasporto: il porto in orario notturno è stato considerato un indice di maggiore pericolosità.
* L’assenza di destinazione lecita: non vi era alcuna giustificazione plausibile per il possesso di tale strumento.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come questi dati oggettivi fossero stati correttamente correlati ai gravi precedenti penali del condannato. Di fronte a questa analisi, le argomentazioni del ricorrente sulla presunta ‘episodicità’ della condotta sono state giudicate puramente assertive e non in grado di scalfire la logicità della sentenza impugnata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la concessione delle attenuanti generiche richiede l’esistenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Nel caso di specie, non solo mancavano tali elementi, ma la presenza di un significativo precedente penale giocava a sfavore del ricorrente. Pertanto, il diniego è stato considerato legittimo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio fondamentale: la valutazione della particolare tenuità del fatto non può basarsi su una visione astratta o parziale della condotta, ma deve tenere conto di tutti gli indicatori concreti di pericolosità. Nel contesto del porto di armi improprie, le caratteristiche dell’oggetto, le circostanze spazio-temporali e il profilo soggettivo del reo sono elementi decisivi. Quando questi fattori indicano una gravità oggettiva, come nel caso di una grossa sbarra metallica portata di notte da un soggetto con precedenti, la porta per la non punibilità resta necessariamente chiusa.
Quando può essere esclusa l’applicazione della particolare tenuità del fatto per il porto di un’arma impropria?
L’applicazione è esclusa quando gli elementi oggettivi del reato, come le dimensioni e la capacità offensiva dell’oggetto, le circostanze del porto (ad esempio, di notte) e l’assenza di una giustificazione lecita, indicano una gravità concreta del pericolo. A questi si aggiungono elementi soggettivi, come i precedenti penali del reo.
Quali fattori sono determinanti per valutare la gravità del porto di un’arma impropria?
I fattori determinanti sono la natura dell’oggetto (in questo caso, una sbarra metallica di 44,5 cm), la sua idoneità a offendere, il contesto in cui viene portato (orario notturno) e la presenza di gravi precedenti penali a carico della persona, che insieme delineano il livello di pericolo complessivo.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la giurisprudenza costante richiede la presenza di elementi positivi a favore dell’imputato per la loro applicazione. Nel caso di specie, non solo mancavano tali elementi, ma la presenza di precedenti penali specifici deponeva in senso contrario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 19 settembre 2023, con la quale la Corte di appello di Firenze confermava la decisione impugnata, con cui NOME era stato condannato alla pena di sette mesi di arresto ed € 1.200,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Livorno il 30.8.2019;
Ritenuto che con il primo motivo, riguardante la violazione dell’art. 131bis c.p., postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Firenze nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01); la dimensione dell’oggetto metallico (44,5 centimetri di lunghezza e quasi 2 di diametro), la capacità offensiva, le modalità di trasporto in tempo di notte, sono state evidenziate per segnalare l’oggettiva gravità del pericolo che poteva derivare l’uso dell’arma impropria, che non poteva avere alcuna alternativa destinazione lecita; tali dati sono stati correlati anche ai gravi precedenti penali del condannato, tra i quali se ne segnala uno specifico; con questi elementi il ricorso non si confronta, assertivamente evocando l’episodicità della condotta e l’esiguità dell’offesa;
che, con il secondo motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si svolgono considerazioni in diritto smentite dalla costante giurisprudenza, che richiede elementi positivi a favore dell’imputato (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01);
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peli.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il CTsigliere estensore
GLYPH